Art. 4 
 
                        Controlli e vigilanza 
 
  1. S.I.A.E. esercita  i  poteri  e  le  funzioni  di  cui  all'art.
182-bis, della legge 22 aprile 1941, n.  633,  anche  verificando  la
correttezza e veridicita' della  comunicazione  di  cui  all'art.  2,
comma 4. 
  2. Nel caso in cui S.I.A.E. riscontri la  carenza  dei  presupposti
per l'esenzione, ne da'  comunicazione  all'interessato  con  lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno o  con  comunicazione  di  posta
elettronica certificata. Con le stesse modalita'  l'interessato  puo'
presentare osservazioni e memorie entro il termine  di  dieci  giorni
dalla ricezione di detta comunicazione. Acquisite le  osservazioni  e
memorie dell'interessato o inutilmente decorso il termine di  cui  al
precedente   periodo,   S.I.A.E.   provvede   all'archiviazione   del
procedimento o al recupero delle somme indebitamente non versate.  Si
applicano inoltre le sanzioni di cui all'art.  71-septies,  comma  4,
della legge 22 aprile 1941, n. 633. 
  3. S.I.A.E. presenta  al  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e per il turismo  una  relazione  annuale  sulle  attivita'
svolte ai sensi del presente articolo, nonche' degli articoli 2 e 3. 
  4. Il Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  e  per  il
turismo vigila, d'ufficio o su segnalazione dei soggetti interessati,
sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui  agli  articoli
2, 3 e 4 del presente decreto.