Art. 4 Controlli e vigilanza 1. S.I.A.E. esercita i poteri e le funzioni di cui all'art. 182-bis, della legge 22 aprile 1941, n. 633, anche verificando la correttezza e veridicita' della comunicazione di cui all'art. 2, comma 4. 2. Nel caso in cui S.I.A.E. riscontri la carenza dei presupposti per l'esenzione, ne da' comunicazione all'interessato con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con comunicazione di posta elettronica certificata. Con le stesse modalita' l'interessato puo' presentare osservazioni e memorie entro il termine di dieci giorni dalla ricezione di detta comunicazione. Acquisite le osservazioni e memorie dell'interessato o inutilmente decorso il termine di cui al precedente periodo, S.I.A.E. provvede all'archiviazione del procedimento o al recupero delle somme indebitamente non versate. Si applicano inoltre le sanzioni di cui all'art. 71-septies, comma 4, della legge 22 aprile 1941, n. 633. 3. S.I.A.E. presenta al Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo una relazione annuale sulle attivita' svolte ai sensi del presente articolo, nonche' degli articoli 2 e 3. 4. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo vigila, d'ufficio o su segnalazione dei soggetti interessati, sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto.