Art. 2 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Alle disposizioni di cui  alla  presente  ordinanza  si  applica
quanto previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo  2020,  n.
19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 
  2. La presente ordinanza produce effetti  dalla  data  di  adozione
della  stessa  sino  all'adozione  di  un  successivo   decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma
1,  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.   19,   convertito   con
modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e comunque non oltre
il 15 agosto 2020. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 1° agosto 2020 
 
                                                Il Ministro: Speranza 
 
                               _______ 
 
Avvertenza: 
    A norma dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.
19, il presente provvedimento, durante lo svolgimento della  fase  di
controllo preventivo  della  Corte  dei  conti,  e'  provvisoriamente
efficace, esecutorio ed esecutivo, a  norma  degli  articoli  21-bis,
21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.