Art. 2 Beneficiari e interventi oggetto di contributo Possono beneficiare del contributo i proprietari forestali, pubblici o privati, in qualunque forma costituiti, sia singola che in forma associata, o i conduttori ad altro titolo (affittuari, locatari, concessionari, comodatari, gestori o titolari di altro diritto di utilizzo o contratto con il proprietario), i cui fondi ricadano nelle aree colpite dagli eccezionali eventi atmosferici di cui all'art. 1 e insistano nelle zone d'intervento individuate dai commissari delegati ai sensi di quanto previsto dell'art. 12, comma 2, dell'ordinanza n. 558/2018. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per gli interventi posti in essere in relazione alle operazioni di rimozione degli alberi caduti e dell'altro materiale vegetale compatibili con quanto definito al riguardo dall'art. 12, comma 10, lettere a), b), c), d) ed e) dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, cosi' come modificato dall'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 560 del 7 dicembre 2018. Gli interventi ammissibili a contributo devono rispettare i seguenti requisiti: essere stati eseguiti in conseguenza degli schianti e abbattimenti verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui all'art. 1 e ad essi direttamente riferibili. Non potranno, pertanto, ritenersi ammissibili a contributo gli eventuali interventi di rimozione di tronchi o materiale vegetale iniziati prima del verificarsi di tali eventi ed a questi ultimi non strettamente collegati; riferirsi esclusivamente ad aree forestali ricomprese nelle zone d'intervento individuate dai commissari delegati ai sensi di quanto previsto dell'art. 12, comma 2, dell'ordinanza n. 558/2018; essere stati realizzati entro il tempo di durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri 8 novembre 2018, ovvero entro il diverso termine temporale stabilito dai singoli piani di intervento approvati ai sensi e per le finalita' di cui agli articoli 1 e 12 dell'ordinanza n. 558/2018. Tutti gli interventi, attivita', lavori e/o opere ammissibili al contributo, laddove non realizzati dal beneficiario in amministrazione diretta, dovranno essere stati eseguiti nel rispetto della normativa vigente di origine nazionale e comunitaria in materia di affidamento ed esecuzione di appalti, fatte salve tutte le deroghe gia' previste dall'art. 4 della gia' citata ordinanza n. 558/2018 e dall'art. 3 dell'ordinanza n. 559/2018. Potranno essere ammessi a contributo gli interventi iniziati anteriormente alla data del presente decreto, pur anche se precedentemente alla presentazione ed approvazione della relativa istanza secondo le procedure definite ai sensi del successivo art. 5, a condizione che rispettino tutti i requisiti di ammissibilita' sopra stabiliti.