Art. 2 
 
           Beneficiari e interventi oggetto di contributo 
 
  Possono  beneficiare  del  contributo  i   proprietari   forestali,
pubblici o privati, in qualunque forma costituiti, sia singola che in
forma  associata,  o  i  conduttori  ad  altro  titolo   (affittuari,
locatari, concessionari, comodatari,  gestori  o  titolari  di  altro
diritto di utilizzo o contratto con il  proprietario),  i  cui  fondi
ricadano nelle aree colpite dagli eccezionali eventi  atmosferici  di
cui all'art. 1 e insistano nelle zone  d'intervento  individuate  dai
commissari delegati ai sensi di quanto previsto dell'art.  12,  comma
2, dell'ordinanza n. 558/2018. 
  Sono ammissibili a contributo le spese sostenute per gli interventi
posti in essere in  relazione  alle  operazioni  di  rimozione  degli
alberi caduti e dell'altro materiale vegetale compatibili con  quanto
definito al riguardo dall'art. 12, comma 10, lettere a), b),  c),  d)
ed e) dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 558 del 15 novembre 2018, cosi' come modificato dall'art. 2
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
560 del 7 dicembre 2018. 
  Gli  interventi  ammissibili  a  contributo  devono  rispettare   i
seguenti requisiti: 
    essere  stati  eseguiti   in   conseguenza   degli   schianti   e
abbattimenti verificatisi a seguito degli eventi atmosferici  di  cui
all'art. 1 e ad essi direttamente riferibili. Non potranno, pertanto,
ritenersi  ammissibili  a  contributo  gli  eventuali  interventi  di
rimozione  di  tronchi  o  materiale  vegetale  iniziati  prima   del
verificarsi di tali  eventi  ed  a  questi  ultimi  non  strettamente
collegati; 
    riferirsi esclusivamente ad aree forestali ricomprese nelle  zone
d'intervento individuate dai commissari delegati ai sensi  di  quanto
previsto dell'art. 12, comma 2, dell'ordinanza n. 558/2018; 
    essere stati realizzati entro il tempo di durata dello  stato  di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei  Ministri  8
novembre 2018, ovvero entro il diverso  termine  temporale  stabilito
dai singoli piani di intervento approvati ai sensi e per le finalita'
di cui agli articoli 1 e 12 dell'ordinanza n. 558/2018. 
  Tutti gli interventi, attivita', lavori e/o  opere  ammissibili  al
contributo,   laddove   non   realizzati    dal    beneficiario    in
amministrazione diretta, dovranno essere stati eseguiti nel  rispetto
della normativa vigente di origine nazionale e comunitaria in materia
di affidamento ed esecuzione di appalti, fatte salve tutte le deroghe
gia' previste dall'art. 4 della gia' citata ordinanza n.  558/2018  e
dall'art. 3 dell'ordinanza n. 559/2018. 
  Potranno  essere  ammessi  a  contributo  gli  interventi  iniziati
anteriormente  alla  data  del  presente  decreto,   pur   anche   se
precedentemente alla presentazione  ed  approvazione  della  relativa
istanza secondo le procedure definite ai sensi del successivo art. 5,
a condizione che rispettino tutti i requisiti di ammissibilita' sopra
stabiliti.