Art. 3 
 
                        Misura del contributo 
 
  Il contributo puo' essere concesso fino ad un massimo del  50%  dei
costi effettivamente sostenuti e regolarmente documentati con fattura
o  analoghi  documenti  fiscali,  relativi  agli  interventi  di  cui
all'articolo precedente, comprese le spese per la loro progettazione,
escludendo   dalla   somma   ammissibile   a   contributo   l'importo
dell'imposta  sul  valore  aggiunto  (IVA),  nel  caso  in   cui   il
beneficiario possa recuperarla ai sensi della  normativa  vigente  in
ragione della propria natura giuridica e  dell'attivita'  esercitata,
nonche' gli indennizzi eventualmente ricevuti o ricevibili nel quadro
di regimi assicurativi sottoscritti  per  la  copertura  di  danni  o
perdite  dovuti  ad  eventi  di  natura  analoga  a  quelli  di   cui
all'ordinanza n. 558/2018. 
  Per i lavori eseguiti in amministrazione  diretta  potranno  essere
considerati ammissibili a rimborso le spese documentate sostenute per
acquisto di materiali o altri beni di cui sia stata attestata la loro
necessita' per l'esecuzione  degli  interventi,  con  esclusione  del
costo del personale. 
  Le istanze di accesso al contributo, corredate dalle  dichiarazioni
sostitutive di atto notorio attestanti il rispetto  delle  condizioni
previste  dal  presente   decreto   e   riportanti   l'elenco   della
documentazione giustificativa e la quantificazione complessiva  delle
spese sostenute, dovranno  essere  presentate  dai  beneficiari,  nei
termini e modi che i soggetti di cui all'arti 1 riterranno  opportuno
regolamentare con propri provvedimenti ai sensi  di  quanto  previsto
dal successivo art. 5. 
  Laddove le somme assegnate con il presente  decreto  non  dovessero
risultare sufficienti per l'erogazione del  contributo  nella  misura
massima consentita dai commi precedenti per tutte le domande ritenute
ammissibili,  i  soggetti  di  cui  all'art.  1   procederanno   alla
rimodulazione proporzionale del contributo attribuibile a ciascuna di
esse.