Art. 3 Misura del contributo Il contributo puo' essere concesso fino ad un massimo del 50% dei costi effettivamente sostenuti e regolarmente documentati con fattura o analoghi documenti fiscali, relativi agli interventi di cui all'articolo precedente, comprese le spese per la loro progettazione, escludendo dalla somma ammissibile a contributo l'importo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), nel caso in cui il beneficiario possa recuperarla ai sensi della normativa vigente in ragione della propria natura giuridica e dell'attivita' esercitata, nonche' gli indennizzi eventualmente ricevuti o ricevibili nel quadro di regimi assicurativi sottoscritti per la copertura di danni o perdite dovuti ad eventi di natura analoga a quelli di cui all'ordinanza n. 558/2018. Per i lavori eseguiti in amministrazione diretta potranno essere considerati ammissibili a rimborso le spese documentate sostenute per acquisto di materiali o altri beni di cui sia stata attestata la loro necessita' per l'esecuzione degli interventi, con esclusione del costo del personale. Le istanze di accesso al contributo, corredate dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti il rispetto delle condizioni previste dal presente decreto e riportanti l'elenco della documentazione giustificativa e la quantificazione complessiva delle spese sostenute, dovranno essere presentate dai beneficiari, nei termini e modi che i soggetti di cui all'arti 1 riterranno opportuno regolamentare con propri provvedimenti ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 5. Laddove le somme assegnate con il presente decreto non dovessero risultare sufficienti per l'erogazione del contributo nella misura massima consentita dai commi precedenti per tutte le domande ritenute ammissibili, i soggetti di cui all'art. 1 procederanno alla rimodulazione proporzionale del contributo attribuibile a ciascuna di esse.