Art. 4 
 
                    Cumulabilita' del contributo 
 
  Il contributo concesso in base al presente  decreto  e'  cumulabile
con altri finanziamenti assegnati a  valere  su  fonti  di  aiuto  di
derivazione provinciale, regionale, nazionale o  comunitaria  per  la
stessa tipologia di interventi e di costi  ammissibili  in  relazione
alla medesima emergenza di cui all'art. 1 solo qualora il cumulo  non
comporti il superamento  della  misura  massima  dell'aiuto  prevista
dall'art. 3, ovvero di quella piu' favorevole  prevista  dagli  altri
regimi attivati in ambito locale. 
  In ogni caso, fermi restando l'intensita' o  l'importo  massimo  di
aiuto consentiti  dalla  disciplina  comunitaria  di  riferimento  in
materia di aiuti  di  Stato  a  seconda  delle  scelte  operative  da
ciascuno adottate, il cumulo puo' essere considerato ammissibile solo
fino a concorrenza dei costi effettivamente sostenuti, documentati  e
riconosciuti  ammissibili  a  contributo  nei  termini  precisati  al
precedente articolo.