Art. 4 Cumulabilita' del contributo Il contributo concesso in base al presente decreto e' cumulabile con altri finanziamenti assegnati a valere su fonti di aiuto di derivazione provinciale, regionale, nazionale o comunitaria per la stessa tipologia di interventi e di costi ammissibili in relazione alla medesima emergenza di cui all'art. 1 solo qualora il cumulo non comporti il superamento della misura massima dell'aiuto prevista dall'art. 3, ovvero di quella piu' favorevole prevista dagli altri regimi attivati in ambito locale. In ogni caso, fermi restando l'intensita' o l'importo massimo di aiuto consentiti dalla disciplina comunitaria di riferimento in materia di aiuti di Stato a seconda delle scelte operative da ciascuno adottate, il cumulo puo' essere considerato ammissibile solo fino a concorrenza dei costi effettivamente sostenuti, documentati e riconosciuti ammissibili a contributo nei termini precisati al precedente articolo.