Art. 7 Rendicontazione I soggetti di cui all'art. 1 assicurano la rendicontazione delle somme utilizzate ai sensi del presente decreto inviando al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una relazione finale sulle modalita' adottate per l'erogazione del contributo, le determinazioni assunte in merito alle domande ammesse a contributo e quelle eventualmente non ritenute ammissibili, l'elenco nominativo dei beneficiari e l'importo del contributo a ciascuno erogato, nonche' ogni altra informazione utile per consentire il monitoraggio dell'attuazione dall'art. 1, comma 665 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti, altresi', a rendicontare i fondi versati sulle contabilita' speciali ai sensi del presente decreto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante «Codice della protezione civile» e a presentare le relazioni annuali previste dalle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, a seconda delle scelte operative adottate, ciascuno per la parte di rispettiva competenza.