Art. 7 
 
                           Rendicontazione 
 
  I soggetti di cui all'art. 1 assicurano  la  rendicontazione  delle
somme utilizzate ai sensi del presente decreto inviando al  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali una relazione  finale
sulle  modalita'  adottate  per  l'erogazione  del   contributo,   le
determinazioni assunte in merito alle domande ammesse a contributo  e
quelle eventualmente non ritenute  ammissibili,  l'elenco  nominativo
dei beneficiari  e  l'importo  del  contributo  a  ciascuno  erogato,
nonche' ogni altra informazione utile per consentire il  monitoraggio
dell'attuazione dall'art. 1, comma 665 della legge 30 dicembre  2018,
n. 145, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto. 
  I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti, altresi', a  rendicontare
i fondi versati sulle contabilita' speciali  ai  sensi  del  presente
decreto in ottemperanza a quanto previsto dall'art.  27  del  decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1  recante  «Codice  della  protezione
civile» e a presentare le relazioni annuali  previste  dalle  vigenti
disposizioni in materia di aiuti di Stato,  a  seconda  delle  scelte
operative adottate, ciascuno per la parte di rispettiva competenza.