Art. 2 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  a  livello  nazionale  il
giorno  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  2. Le «modifiche ordinarie» di  cui  all'art.  1  sono  comunicate,
entro trenta  giorni  dalla  predetta  data  di  pubblicazione,  alla
Commissione UE tramite il sistema informativo  «e-Ambrosia»  messo  a
disposizione  ai  sensi  dell'art.  30,  par.  1,  lettera   a)   del
regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche  entrano  in  vigore
nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione
da parte  della  commissione  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione. 
  3. Fatto salvo quanto previsto  ai  commi  1  e  2,  le  «modifiche
ordinarie» di cui all'art.  1  sono  applicabili  a  decorrere  dalla
campagna vendemmiale 2020/2021. 
  Inoltre, le stesse modifiche sono applicabili per  le  giacenze  di
prodotti provenienti  dalle  vendemmie  2019  e  precedenti,  atte  a
produrre le sole tipologie DOC  «Maremma  toscana»  rosso  riserva  e
«Maremma toscana» bianco riserva, che siano in possesso dei requisiti
stabiliti nell'allegato disciplinare. 
  4. L'elenco dei codici, previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto
ministeriale 16  dicembre  2010,  e'  aggiornato  in  relazione  alle
modifiche di cui all'art. 1. 
  5. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della DOP  dei
vini «Maremma toscana» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul  sito
internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 30 luglio 2020 
 
                                                Il dirigente: Polizzi