LA COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi Premesso che: visto il decreto del Presidente della Regione Campania del 20 luglio 2020, n. 97, con il quale sono stati convocati per i giorni 20 e 21 settembre 2020 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania; visto il decreto del Presidente della Regione Liguria del 23 luglio 2020, n. 4226 con il quale sono stati convocati per i giorni 20 e 21 settembre 2020 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Liguria; visto il decreto del Presidente della Regione Marche del 21 luglio 2020, n. 219, con il quale sono stati convocati per i giorni 20 e 21 settembre 2020 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle Marche; visto il decreto del Presidente della Regione Puglia del 3 agosto 2020, n. 324, con il quale sono stati convocati per i giorni 20 e 21 settembre 2020 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Puglia; visto il decreto del Presidente della Regione Toscana del 1° agosto 2020, n. 104, con il quale sono stati convocati per i giorni 20 e 21 settembre 2020 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della Toscana, con eventuale ballottaggio per i giorni 4 e 5 ottobre 2020; visto il decreto del Presidente della Regione Valle d'Aosta del 20 luglio 2020, n. 296, con il quale sono stati convocati per i giorni 20 e 21 settembre 2020 i comizi per il rinnovo del Consiglio regionale e dei consigli comunali; visto il decreto del Presidente della Regione Veneto del 30 luglio 2020, n. 76, con il quale sono stati convocati per i giorni 20 e 21 settembre 2020 i comizi per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale del Veneto; visti: a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103; b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e successive modifiche; l'articolo l, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI, nonche' gli Atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003; c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche; d) vista la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»; e) vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»; f) vista la legge 2 luglio 2004, n. 165, recante «Disposizioni di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione»; g) vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108, recante «Norme per l'elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale»; h) vista la legge 23 febbraio 1995, n. 43, recante «Nuove norme per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario»; i) vista la legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4, «Legge elettorale» come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 6 febbraio 2015, n. 3; l) vista la legge statutaria della Regione Liguria 3 maggio 2005, n. 1, recante lo Statuto della Regione Liguria; m) vista la legge statutaria della Regione Liguria 13 maggio 2013, n. 1, recante «Modifiche agli articoli 15 e 41 della legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1 (Statuto della Regione Liguria) sul numero dei consiglieri e degli assessori»; n) vista la legge della Regione Marche 16 dicembre 2004, n. 27, recante «Norme per l'elezione del consiglio e del presidente della Giunta regionale», come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 5; o) vista la legge della Regione Puglia 28 gennaio 2005, n. 2, recante «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale», come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 10 marzo 2015, n. 7; p) vista la legge della Regione Toscana 26 settembre 2014, n. 51, recante «Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del presidente della Giunta regionale»; q) vista la legge della Regione Veneto 16 gennaio 2012, n. 5, recante «Norme per l'elezione del Presidente della Giunta e del Consiglio regionale», come modificata dalla legge regionale 25 maggio 2018, n. 19; r) rilevato, con riferimento a quanto disposto dall'art. 1, comma 2, della delibera sulla comunicazione politica e i messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie approvata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta del 18 dicembre 2002, che le predette elezioni interessano oltre un quarto del corpo elettorale; Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi»; Visto il testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia, in quanto applicabili, l'art. 1, sesto comma, della richiamata legge 17 febbraio 1968, n. 108; Visto l'art. 10, commi 1 e 2, lettera f), della legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3»; Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito: Art. 1 Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale delle Regioni Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Valle d'Aosta e Veneto, previste per i giorni 20 e 21 settembre 2020, e per i giorni 4 e 5 ottobre 2020, limitatamente alle regioni in cui e' previsto un eventuale turno di ballottaggio. 2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alle consultazioni di cui al comma 1.