Art. 10 
 
                       Confronti tra candidati 
                     a Presidente della Regione 
 
  1. Negli ultimi dieci giorni precedenti il voto, la  RAI  trasmette
nelle regioni interessate dalla presente  delibera  confronti  tra  i
candidati  in  condizioni  di  parita'  di  tempo,  di  parola  e  di
trattamento, avendo cura di evitare  la  sovrapposizione  oraria  con
altri  programmi  delle  reti  generaliste  della  RAI  a   contenuto
specificamente  informativo.  Il  confronto   e'   moderato   da   un
giornalista della RAI e possono fare domande  anche  giornalisti  non
appartenenti  alla  RAI,  scelti  tra   differenti   testate   e   in
rappresentanza di diverse sensibilita' politiche e sociali, a  titolo
non oneroso. 
  2. Si applicano, in quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui
all'art. 7, commi 7, 9 e 11.