Art. 12 
 
              Trasmissioni per persone con disabilita' 
 
  1. Per tutto il periodo di vigenza delle  disposizioni  di  cui  al
presente  provvedimento,  la  RAI,  in  aggiunta  alle  modalita'  di
fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con  disabilita',
previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione  di  pagine
di Televideo, recanti l'illustrazione dei  programmi  delle  liste  e
delle loro principali iniziative nel corso della campagna  elettorale
e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine  per
la presentazione delle candidature. 
  2.  I  messaggi  autogestiti  di  cui  all'art.  8  possono  essere
organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalita' che
ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.