Art. 2 Tipologia della programmazione RAI in periodo elettorale 1. Nel periodo di vigenza della presente delibera, la programmazione radiotelevisiva della RAI ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalita' indicate di seguito: a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto in condizioni di parita' tra i soggetti politici aventi diritto di cui agli articoli 3 e 4 della presente delibera. Essa si realizza con le tribune disposte dalla Commissione, le conferenze stampa, i confronti, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui rispettivamente agli articoli 3, 4, 7, 9 e 10, della presente delibera. Le trasmissioni possono prevedere anche la partecipazione di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti; b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalita' di cui all'art. 8 della presente delibera; c) l'informazione e' assicurata, secondo i principi di cui all'art. 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con le modalita' previste dal successivo art. 5 della presente delibera, mediante i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, i relativi approfondimenti e ogni altro programma di contenuto informativo a rilevante caratterizzazione giornalistica, correlati ai temi dell'attualita' e della cronaca, purche' la loro responsabilita' sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44; d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale o regionale della RAI non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale, ne' che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. 2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle donne in politica e di garantire, ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, il rispetto dei principi di cui all'art. 51, primo comma, della Costituzione, nelle trasmissioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, e' sempre assicurata la piu' ampia ed equilibrata presenza di entrambi i sessi. La Commissione parlamentare vigila sulla corretta applicazione del principio delle pari opportunita' di genere in tutte le trasmissioni indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche e televisive di cui all'art. 6 della presente delibera.