Art. 2 
 
                 Tipologia della programmazione RAI 
                        in periodo elettorale 
 
  1.  Nel  periodo   di   vigenza   della   presente   delibera,   la
programmazione radiotelevisiva  della  RAI  ha  luogo  esclusivamente
nelle forme e con le modalita' indicate di seguito: 
  a) la comunicazione politica, di cui all'art.  4,  comma  1,  della
legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo'  effettuarsi  mediante  forme  di
contraddittorio, interviste  e  ogni  altra  forma  che  consenta  il
confronto in condizioni di parita' tra  i  soggetti  politici  aventi
diritto di cui agli articoli 3 e 4 della presente delibera.  Essa  si
realizza con le tribune disposte  dalla  Commissione,  le  conferenze
stampa, i  confronti,  e  con  le  eventuali  ulteriori  trasmissioni
televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla  RAI,  di  cui
rispettivamente agli articoli  3,  4,  7,  9  e  10,  della  presente
delibera. Le trasmissioni possono prevedere anche  la  partecipazione
di giornalisti e giornaliste che rivolgono domande ai partecipanti; 
  b) i messaggi politici autogestiti, di cui  all'art.  4,  comma  3,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono realizzati con le modalita'
di cui all'art. 8 della presente delibera; 
  c) l'informazione e' assicurata, secondo i principi di cui all'art.
5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e con  le  modalita'  previste
dal  successivo  art.  5  della   presente   delibera,   mediante   i
telegiornali,   i   giornali   radio,   i   notiziari,   i   relativi
approfondimenti e ogni altro programma  di  contenuto  informativo  a
rilevante  caratterizzazione   giornalistica,   correlati   ai   temi
dell'attualita' e della cronaca, purche' la loro responsabilita'  sia
ricondotta a quella di specifiche testate  giornalistiche  registrate
ai sensi dell'art. 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo  31
luglio 2005, n. 177 (testo unico dei servizi di media  audiovisivi  e
radiofonici), come modificato dal decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 44; 
  d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione nazionale  o
regionale della RAI non e' ammessa, ad alcun titolo, la  presenza  di
candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi
di evidente rilevanza politica  ed  elettorale,  ne'  che  riguardino
vicende o fatti personali di personaggi politici. 
  2. Al fine di contrastare la sottorappresentazione delle  donne  in
politica e di garantire, ai sensi dell'art.  1,  comma  2-bis,  della
legge 22 febbraio 2000, n.  28,  il  rispetto  dei  principi  di  cui
all'art. 51, primo comma, della Costituzione, nelle  trasmissioni  di
cui alle lettere a), b) e c) del comma 1,  e'  sempre  assicurata  la
piu'  ampia  ed  equilibrata  presenza  di  entrambi  i   sessi.   La
Commissione  parlamentare  vigila  sulla  corretta  applicazione  del
principio delle pari opportunita' di genere in tutte le  trasmissioni
indicate nella presente delibera, ivi comprese le schede radiofoniche
e televisive di cui all'art. 6 della presente delibera.