Art. 3 Trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale autonomamente disposte dalla RAI 1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma trasmissioni di comunicazione politica a diffusione nazionale. 2. Nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale e quella del termine di presentazione delle candidature, e' garantito l'accesso: a) alle forze politiche che costituiscono gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; per i gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il presidente del gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentativita' con quelle di pariteticita', le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo; b) alle forze politiche che hanno eletto con un proprio simbolo almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo; c) al Gruppo Misto della Camera dei deputati e al Gruppo Misto del Senato della Repubblica, i cui presidenti individuano d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentativita' con quelle di pariteticita', le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere a) e b), che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi; d) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno un rappresentante in tanti consigli regionali da interessare complessivamente almeno un quarto del corpo elettorale nazionale; e) alle forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere a), b), c) e d), che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 48. 3. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, nelle trasmissioni di comunicazione politica di cui al presente articolo e' garantito l'accesso ai soggetti politici che abbiano presentato liste di candidati per il rinnovo dei consigli regionali in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto del corpo elettorale nazionale. 4. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 i tempi sono ripartiti per il 70 per cento in modo paritario tra tutti i soggetti aventi diritto e per il 30 per cento in proporzione alla consistenza dei gruppi parlamentari o consiliari tra i soggetti di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d). 5. Nelle trasmissioni di cui al comma 3 il tempo disponibile e' ripartito con criterio paritario fra tutti i soggetti concorrenti. 6. In relazione al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le compensazioni che dovessero rendersi necessarie. 7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni. 8. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.