Art. 9 Conferenze stampa dei candidati a Presidente della Regione 1. Nel periodo compreso tra la scadenza del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, in aggiunta alle trasmissioni di cui agli articoli precedenti, la RAI trasmette nelle regioni interessate dalla presente delibera, nelle ultime due settimane precedenti il voto, una serie di conferenze-stampa riservate ai candidati a Presidente della Regione. 2. Ciascuna conferenza-stampa ha durata non inferiore a trenta minuti. A ciascuna di esse prende parte un numero uguale di giornalisti di testate regionali, entro il massimo di tre, individuati dalla RAI, eventualmente anche tra quelli non dipendenti dalle testate della RAI, sulla base del principio dell'equilibrata rappresentanza di genere. 3. La conferenza-stampa, moderata da un giornalista della RAI, e' organizzata e si svolge in modo tale da garantire il rispetto di principi di equilibrio, correttezza e parita' di condizioni nei confronti dei soggetti intervistati. I giornalisti pongono domande della durata non superiore a 30 secondi. 4. Le conferenze-stampa sono trasmesse in diretta. 5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 7, commi 7, 9 e 11.