LA COMMISSIONE PARLAMENTARE 
               per l'indirizzo generale e la vigilanza 
                     dei servizi radiotelevisivi 
 
  Premesso che: 
     con decreto del Ministro dell'interno del 15  luglio  2020  sono
state fissate per i giorni 20 e 21 settembre  2020  le  consultazioni
per l'elezione diretta dei sindaci  e  dei  consigli  comunali  delle
regioni a statuto ordinario,  nonche'  per  l'elezione  dei  consigli
circoscrizionali, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni  4
e 5 ottobre 2020; 
    con  decreto  dell'assessore  regionale  alle  autonomie  locali,
funzione pubblica, sicurezza, immigrazione n. 2338/AAL del 21  luglio
2020  sono  fissate  per  i  giorni  20  e  21  settembre   2020   le
consultazioni per l'elezione  diretta  dei  sindaci  e  dei  consigli
comunali; 
    con deliberazione della giunta regionale della Regione  Siciliana
n. 232 dell'11 giugno 2020 sono state fissate per  i  giorni  4  e  5
ottobre le consultazioni per l'elezione diretta  dei  sindaci  e  dei
consigli comunali, con eventuale turno di ballottaggio per  i  giorni
18 e 19 ottobre 2020; 
    con decreto del presidente della Regione  autonoma  Trentino-Alto
Adige n. 33 del 13 luglio 2020 sono state fissate per i giorni  20  e
21 settembre 2020 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci
e dei consigli comunali, con eventuale turno di ballottaggio  per  il
giorno 4 ottobre 2020; 
    con decreto del presidente della Regione autonoma  Valle  d'Aosta
n. 296 del 20 luglio 2020 sono state fissate per i  giorni  20  e  21
settembre 2020 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci  e
dei consigli comunali, con eventuale  turno  di  ballottaggio  per  i
giorni 4 e 5 ottobre 2020; 
    visto  il  decreto-legge  20  aprile   2020,   n,   26,   recante
disposizioni urgenti  in  materia  di  consultazioni  elettorali  per
l'anno 2020, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  19  giugno
2020, n. 59, e in particolare l'art. 1, comma 2, che prevede, per  le
consultazioni  elettorali  e  referendarie  dell'anno  2020,  che  le
disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000,  n.  28,
si applicano in modo da  evitare  posizioni  di  svantaggio  rispetto
all'accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione  politica
durante le campagne elettorali  e  referendaria,  in  relazione  alla
situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19; 
    a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla  RAI
e di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli 1 e  4  della
legge 14 aprile 1975, n. 103; 
    b)  quanto  alla  tutela  del   pluralismo,   dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della  apertura  alle  diverse
forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche'  alla  tutela
delle  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  nelle  trasmissioni
televisive, l'art. 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi
e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio  2005,  n.
177; l'art. 1 della legge 22  febbraio  2000,  n.  28,  e  successive
modifiche; l'art. 1,  comma  3,  della  vigente  Convenzione  tra  il
Ministero dello sviluppo economico e la RAI; gli  atti  di  indirizzo
approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997  e
l'11 marzo 2003; 
    c) quanto stabilito nel suo complesso  dalla  legge  22  febbraio
2000, n. 28, e successive modifiche; 
    d) la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante  «Disposizioni  per
promuovere  il  riequilibrio  delle  rappresentanze  di  genere   nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei  consigli  regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»; 
    e) il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,  n.
570, recante il «Testo unico delle leggi per  la  composizione  e  la
elezione degli organi delle amministrazioni comunali»; 
    f) la legge  7  giugno  1991,  n.  182,  recante  «Norme  per  lo
svolgimento delle  elezioni  dei  consigli  provinciali,  comunali  e
circoscrizionali»; 
    g) la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione  diretta  del
Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del
consiglio provinciale»; 
    h) il decreto legislativo 18 agosto  2000,  n.  267,  recante  il
«Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 
    i) il decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto
Adige 10 febbraio 2005, n. 1/L, recante il «Testo unico  delle  leggi
regionali  sulla  composizione  ed  elezione   degli   organi   delle
amministrazioni comunali, come modificato dal decreto del  Presidente
della Regione n. 17 del 18 marzo 2013»; 
    j) la legge costituzionale 31 gennaio  1963,  n.  l,  recante  lo
Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia,  e  successive
modificazioni   e   integrazioni,   e   in   particolare   la   legge
costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante «Modifica dell'art.  13
dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia  Giulia,  di  cui
alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1»; 
    k) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n.
20, recante la «Legge elettorale regionale» e successive modifiche  e
integrazioni; 
    l) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995,  n.
14, recante «Norme per le  elezioni  comunali  nel  territorio  della
Regione autonoma Friuli-Venezia  Giulia  nonche'  modificazioni  alla
legge regionale 12 settembre 1991, n. 49»; 
    m) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21  aprile  1999,
n. 10, recante «Norme in materia di elezioni comunali e  provinciali,
nonche' modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14»; 
    n) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 10  maggio  1999,
n. 13, recante «Disposizioni urgenti in  materia  di  elezione  degli
organi degli enti locali, nonche' disposizioni sugli  adempimenti  in
materia elettorale»; 
    o) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n.
9, recante «Disposizioni urgenti in materia di  elezioni  comunali  e
provinciali, nonche' modifiche e integrazioni alla legge regionale n.
49 del 1995»; 
    p) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre  2013,
n. 19, recante «Disciplina delle elezioni comunali e  modifiche  alla
legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali»; 
    q) vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2,  recante
lo Statuto della Regione Siciliana; 
    r) visto il decreto del presidente  della  Regione  Siciliana  20
agosto 1960, n.  3,  modificato  con  decreto  del  presidente  della
Regione Siciliana 15 aprile 1970, n.  l,  recante  «Approvazione  del
Testo Unico delle leggi per l'elezione dei  consigli  comunali  nella
Regione Siciliana»; 
    s) vista la legge della Regione Siciliana 3 giugno  2005,  n.  7,
recante «Nuove norme per  l'elezione  del  Presidente  della  Regione
Siciliana  a  suffragio  universale  e  diretto.  Nuove   norme   per
l'elezione   dell'Assemblea   regionale    siciliana.    Disposizioni
concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali»; 
    t) vista la legge della Regione Siciliana 5 aprile  2011,  n.  6,
recante «Modifica di norme in materia  di  elezione,  composizione  e
decadenza degli organi comunali e provinciali»; 
    u) vista la legge della Regione Siciliana 10 aprile 2013,  n.  8,
recante «Norme in materia di rappresentanza e  doppia  preferenza  di
genere»; 
    v) vista la legge della Regione Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n.
4, recante «Disposizioni  in  materia  di  elezioni  comunali»,  come
modificata, da ultimo, dalla legge regionale 30 marzo 2015, n. 34; 
    w) vista la legge della Regione Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n.
4, recante «Disposizioni  in  materia  di  elezioni  comunali»,  come
modificata, da ultimo, dalla legge regionale 30 marzo 2015, n. 34; 
    x) vista la legge della Regione Valle d'Aosta 24 ottobre 1997, n.
34, recante «Elezione diretta del  sindaco,  del  vicesindaco  e  del
consiglio comunale. Votazione e  scrutinio  mediante  apparecchiature
elettroniche», come modificata, da ultimo, dalla legge  regionale  23
novembre 2009, n. 39; 
  Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti  di  proprie
deliberazioni  riferite   alla   disciplina   di   analoghi   periodi
elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; 
  Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
 
                               Dispone 
 
nei  confronti  della   RAI   Radiotelevisione   italiana,   societa'
concessionaria  del  servizio  radiotelevisivo  pubblico,   come   di
seguito: 
 
                               Art. 1 
 
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 
 
  1. Le disposizioni della  presente  delibera,  finalizzate  a  dare
concreta attuazione ai principi del  pluralismo,  dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del  sistema
radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici
dagli articoli 4 e  5  della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  si
riferiscono   alle   campagne   per   le    elezioni    comunali    e
circoscrizionali,  inclusi  gli  eventuali  turni  di   ballottaggio,
fissate per le date di cui in premessa, e si applicano  negli  ambiti
territoriali interessati dalle consultazioni. 
  2.  Le  disposizioni  della  presente  delibera  cessano  di  avere
efficacia  il  giorno  successivo  alle  votazioni  di   ballottaggio
relative alle consultazioni di cui al comma l. 
  3. Le trasmissioni RAI relative alla presente tornata elettorale di
cui all'art. 2, che hanno luogo  esclusivamente  in  sede  regionale,
sono organizzate e programmate a  cura  della  Testata  giornalistica
regionale, ove sia previsto il rinnovo di un consiglio comunale di un
capoluogo di provincia.