LA COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi Premesso che: con decreto del Ministro dell'interno del 15 luglio 2020 sono state fissate per i giorni 20 e 21 settembre 2020 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali delle regioni a statuto ordinario, nonche' per l'elezione dei consigli circoscrizionali, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 4 e 5 ottobre 2020; con decreto dell'assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione n. 2338/AAL del 21 luglio 2020 sono fissate per i giorni 20 e 21 settembre 2020 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali; con deliberazione della giunta regionale della Regione Siciliana n. 232 dell'11 giugno 2020 sono state fissate per i giorni 4 e 5 ottobre le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 18 e 19 ottobre 2020; con decreto del presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 33 del 13 luglio 2020 sono state fissate per i giorni 20 e 21 settembre 2020 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, con eventuale turno di ballottaggio per il giorno 4 ottobre 2020; con decreto del presidente della Regione autonoma Valle d'Aosta n. 296 del 20 luglio 2020 sono state fissate per i giorni 20 e 21 settembre 2020 le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, con eventuale turno di ballottaggio per i giorni 4 e 5 ottobre 2020; visto il decreto-legge 20 aprile 2020, n, 26, recante disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 giugno 2020, n. 59, e in particolare l'art. 1, comma 2, che prevede, per le consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2020, che le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si applicano in modo da evitare posizioni di svantaggio rispetto all'accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le campagne elettorali e referendaria, in relazione alla situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19; a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le Tribune, gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103; b) quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonche' alla tutela delle pari opportunita' tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177; l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche; l'art. 1, comma 3, della vigente Convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI; gli atti di indirizzo approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997 e l'11 marzo 2003; c) quanto stabilito nel suo complesso dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e successive modifiche; d) la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»; e) il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante il «Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali»; f) la legge 7 giugno 1991, n. 182, recante «Norme per lo svolgimento delle elezioni dei consigli provinciali, comunali e circoscrizionali»; g) la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale»; h) il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; i) il decreto del Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige 10 febbraio 2005, n. 1/L, recante il «Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali, come modificato dal decreto del Presidente della Regione n. 17 del 18 marzo 2013»; j) la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. l, recante lo Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia, e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare la legge costituzionale 7 febbraio 2013, n. 1, recante «Modifica dell'art. 13 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1»; k) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 27 marzo 1968, n. 20, recante la «Legge elettorale regionale» e successive modifiche e integrazioni; l) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, recante «Norme per le elezioni comunali nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia nonche' modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49»; m) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 21 aprile 1999, n. 10, recante «Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonche' modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14»; n) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 10 maggio 1999, n. 13, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonche' disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale»; o) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 marzo 2001, n. 9, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezioni comunali e provinciali, nonche' modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 49 del 1995»; p) la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 5 dicembre 2013, n. 19, recante «Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali»; q) vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, recante lo Statuto della Regione Siciliana; r) visto il decreto del presidente della Regione Siciliana 20 agosto 1960, n. 3, modificato con decreto del presidente della Regione Siciliana 15 aprile 1970, n. l, recante «Approvazione del Testo Unico delle leggi per l'elezione dei consigli comunali nella Regione Siciliana»; s) vista la legge della Regione Siciliana 3 giugno 2005, n. 7, recante «Nuove norme per l'elezione del Presidente della Regione Siciliana a suffragio universale e diretto. Nuove norme per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni concernenti l'elezione dei Consigli provinciali e comunali»; t) vista la legge della Regione Siciliana 5 aprile 2011, n. 6, recante «Modifica di norme in materia di elezione, composizione e decadenza degli organi comunali e provinciali»; u) vista la legge della Regione Siciliana 10 aprile 2013, n. 8, recante «Norme in materia di rappresentanza e doppia preferenza di genere»; v) vista la legge della Regione Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante «Disposizioni in materia di elezioni comunali», come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 30 marzo 2015, n. 34; w) vista la legge della Regione Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante «Disposizioni in materia di elezioni comunali», come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 30 marzo 2015, n. 34; x) vista la legge della Regione Valle d'Aosta 24 ottobre 1997, n. 34, recante «Elezione diretta del sindaco, del vicesindaco e del consiglio comunale. Votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche», come modificata, da ultimo, dalla legge regionale 23 novembre 2009, n. 39; Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti di proprie deliberazioni riferite alla disciplina di analoghi periodi elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; Dispone nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, societa' concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito: Art. 1 Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni 1. Le disposizioni della presente delibera, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle campagne per le elezioni comunali e circoscrizionali, inclusi gli eventuali turni di ballottaggio, fissate per le date di cui in premessa, e si applicano negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni. 2. Le disposizioni della presente delibera cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni di ballottaggio relative alle consultazioni di cui al comma l. 3. Le trasmissioni RAI relative alla presente tornata elettorale di cui all'art. 2, che hanno luogo esclusivamente in sede regionale, sono organizzate e programmate a cura della Testata giornalistica regionale, ove sia previsto il rinnovo di un consiglio comunale di un capoluogo di provincia.