Art. 10 Comunicazioni e consultazione della Commissione 1. I calendari delle tribune e le loro modalita' di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi, sono preventivamente trasmessi alla Commissione. 2. Entro cinque giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, la RAI comunica all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e alla Commissione il calendario di massima delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), pianificate fino alla data del voto oltre che, il venerdi' precedente alla messa in onda, il calendario settimanale delle trasmissioni programmate. Nella definizione dei calendari operativi delle trasmissioni di cui sopra la RAI terra' conto della necessita' di favorire: a) la piu' agevole comprensione da parte del pubblico dell'ambito elettorale di riferimento, anche alla luce della coincidenza temporale tra diverse consultazioni; b) l'avvicinamento rispetto alla data del voto, anche in considerazione delle modalita' di fruizione dell'offerta televisiva durante il periodo feriale. 3. La RAI pubblica quotidianamente sul proprio sito web - con modalita' tali da renderli scaricabili - i dati e le informazioni del monitoraggio del pluralismo, i tempi garantiti a ciascuna forza politica nei notiziari della settimana precedente, il calendario settimanale delle trasmissioni effettuate di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b), i temi trattati, i soggetti politici invitati, nonche' la suddivisione per genere delle presenze, la programmazione della settimana successiva e gl'indici di ascolto di ciascuna trasmissione. 4. Il Presidente della Commissione parlamentare, sentito l'Ufficio di presidenza, tiene con la RAI i contatti necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui ai commi precedenti e definendo le questioni specificamente menzionate dalla presente delibera, nonche' le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla Commissione.