Art. 3 
 
Trasmissioni  di  comunicazione  politica  a   diffusione   regionale
                  autonomamente disposte dalla RAI 
 
  1. Nel periodo di vigenza della presente delibera la RAI programma,
nelle   regioni   interessate   dalle    consultazioni    elettorali,
trasmissioni di comunicazione politica. 
  2. Nel periodo compreso tra la  data  di  convocazione  dei  comizi
elettorali e quella del termine di presentazione  delle  candidature,
nelle trasmissioni di cui al presente articolo e' garantito l'accesso
alle forze politiche che costituiscono da almeno un anno un  autonomo
gruppo o una componente del gruppo misto  nei  consigli  comunali  di
comuni capoluogo di provincia da rinnovare. 
  3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2 del presente  articolo,  il
tempo  disponibile  deve  essere  ripartito   in   proporzione   alla
consistenza dei rispettivi  gruppi  nei  consigli  comunali  o  delle
singole componenti del gruppo misto. 
  4.  Nel  periodo  compreso  tra  lo  spirare  del  termine  per  la
presentazione delle candidature e la mezzanotte  del  secondo  giorno
precedente  la   data   delle   elezioni,   nelle   trasmissioni   di
comunicazione politica di  cui  al  presente  articolo  e'  garantito
l'accesso: 
    a) ai candidati alla carica di sindaco  di  comuni  capoluogo  di
provincia; 
    b) alle liste  o  alle  coalizioni  di  liste  di  candidati  per
l'elezione dei consigli comunali di comuni capoluogo di provincia. 
  5. Nelle trasmissioni di cui al comma 4 il tempo  disponibile  deve
essere ripartito per una meta' in parti uguali tra i soggetti di  cui
alla lettera a) e per una meta' in parti uguali tra i soggetti di cui
alla lettera b). 
  6. Nel periodo intercorrente tra lo svolgimento della consultazione
e lo svolgimento dei turni di ballottaggio per la carica  di  sindaco
di cui al comma 4,  lettera  a),  le  trasmissioni  di  comunicazione
politica garantiscono  spazi,  in  maniera  paritaria,  ai  candidati
ammessi ai ballottaggi. 
  7.  In  relazione  al  numero  dei  partecipanti   e   agli   spazi
disponibili, il principio delle  pari  opportunita'  tra  gli  aventi
diritto, anche con riferimento all'equilibrata presenza di genere  ai
sensi dell'art. 1, comma 2-bis, della legge 22 febbraio 2000, n.  28,
puo'  essere  realizzato,  oltre  che  nell'ambito   della   medesima
trasmissione, anche nell'ambito di un  ciclo  di  piu'  trasmissioni,
purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. In
ogni  caso,  la  ripartizione  degli  spazi  nelle  trasmissioni   di
comunicazione politica nei confronti degli aventi diritto deve essere
effettuata  su  base  settimanale,  garantendo   l'applicazione   dei
principi di  equita'  e  di  parita'  di  trattamento,  e  procedendo
comunque entro la settimana successiva a operare in modo effettivo le
compensazioni che dovessero rendersi necessarie. 
  8. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono  sospese  dalla
mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni. 
  9.  La  responsabilita'  delle  trasmissioni  di  cui  al  presente
articolo deve  essere  ricondotta  a  quella  di  specifiche  testate
giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge
6 agosto 1990, n. 223.