Art. 9 Trasmissioni per persone con disabilita' 1. Per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al presente provvedimento, la RAI, in aggiunta alle modalita' di fruizione delle trasmissioni da parte delle persone con disabilita', previste dal contratto di servizio, cura la pubblicazione di pagine di Televideo, recanti l'illustrazione dei programmi delle liste e delle loro principali iniziative nel corso della campagna elettorale e le trasmette a partire dal quinto giorno successivo al termine per la presentazione delle candidature. 2. I messaggi autogestiti di cui all'art. 8 possono essere organizzati, su richiesta del soggetto interessato, con modalita' che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti.