IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 3, 25, 26 e 27; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8
marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651
del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020,  n.  654  del  20  marzo
2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658  del
29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020, n. 660 del 5  aprile  2020,
nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020 e nn. 665, 666 e 667 del  22  aprile
2020, n. 669 del 24 aprile 2020, n. 673 del 15 maggio 2020 e  n.  680
dell'11  giugno  2020  recanti:  «Ulteriori  interventi  urgenti   di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,  con
modificazioni, dalla legge  5  marzo  2020,  n.  13  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n.  33,  recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
covid-19»; 
  Ritenuto necessario assicurare la piena  ed  efficace  operativita'
del Servizio nazionale di protezione civile mediante disposizioni  in
materia di personale del Dipartimento della protezione civile,  delle
regioni e province autonome e dei Comuni interessati dall'emergenza; 
  Considerato che la specificita' della  situazione  emergenziale  ha
visto l'impegno personale e diretto del Presidente del Consiglio  dei
ministri che ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a),  del  decreto
legislativo n. 1 del 2018 e' autorita' nazionale di protezione civile
e titolare delle politiche in materia e, conseguentemente,  l'impegno
effettivo nelle attivita' connesse  all'emergenza  del  personale  di
supporto al Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Ritenuto parimenti necessario assicurare le  medesime  disposizioni
in favore del personale degli enti province non ancora transitato nei
ruoli regionali; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  in  favore  del  personale   del   Dipartimento   della
  protezione civile, di supporto  al  Presidente  del  Consiglio  dei
  ministri e delle regioni e province autonome 
 
  1. Al personale non dirigenziale in servizio presso il Dipartimento
della protezione civile e al personale di supporto al Presidente  del
Consiglio dei ministri  direttamente  impegnato  nelle  attivita'  di
assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attivita' connesse  al
contesto emergenziale in rassegna e' riconosciuto, per il periodo dal
31 gennaio al 31 luglio 2020, il compenso per prestazioni  di  lavoro
straordinario  effettivamente  rese,  oltre  i  limiti  previsti  dai
rispettivi ordinamenti, entro il  limite  massimo  di  cinquanta  ore
mensili pro-capite. 
  2. Ai titolari di incarichi  dirigenziali  in  servizio  presso  il
Dipartimento della protezione  civile  direttamente  impegnato  nelle
attivita' di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attivita'
connesse al contesto emergenziale in rassegna, anche in  deroga  agli
articoli 24 e  45  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001,  e'
riconosciuta una indennita' mensile pari al  30%  della  retribuzione
mensile  di  posizione  e/o  di  rischio  prevista   dai   rispettivi
ordinamenti, commisurata al numero dei giorni di  effettivo  impiego,
per il periodo dal 31 gennaio al  31  luglio  2020,  in  deroga  alla
contrattazione collettiva  nazionale  del  comparto  di  appartenenza
ovvero dei rispettivi ordinamenti. 
  3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2,  quantificati  nel  limite
massimo di euro 2.400.000,00, si  provvede  a  carico  delle  risorse
stanziate per l'emergenza. 
  4. I soggetti  attuatori  presidenti  di  regione  o  di  provincia
autonoma  operano  una  ricognizione  degli   oneri   riferiti   alle
prestazioni  di  lavoro  straordinario  prestate  dal  personale  non
dirigenziale  in  servizio  presso  le  Direzioni  e  le  Agenzie  di
protezione civile delle  regioni  e  province  autonome  direttamente
impegnato nelle attivita' connesse all'emergenza. Detta  ricognizione
e' effettuata sulla base delle prestazioni  di  lavoro  straordinario
effettivamente  rese,  oltre  i  limiti   previsti   dai   rispettivi
ordinamenti, dal predetto personale non dirigenziale, per il  periodo
dal 31 gennaio al 31  luglio  2020.  I  medesimi  soggetti  attuatori
provvedono al relativo  ristoro,  entro  il  limite  mensile  massimo
di cinquanta  ore  procapite.  Al  personale  titolare  di  posizione
organizzativa o percettore di indennita' omnicomprensiva e' possibile
riconoscere in alternativa quanto previsto al comma 5, in  base  alla
valutazione  del  soggetto  attuatore   sulla   migliore   condizione
applicabile tra le disposizioni di cui al  presente  comma  e  quelle
indicate al medesimo comma 5. 
  5.  Ai   titolari   di   incarichi   dirigenziali,   di   posizione
organizzativa  ed  al  personale  che  gia'   percepisce   indennita'
omnicomprensive in servizio presso  le  Direzioni  e  le  Agenzie  di
protezione civile delle  regioni  e  province  autonome  direttamente
impegnati nelle attivita' connesse  all'emergenza,  ove  il  soggetto
attuatore  riconosca   la   migliore   condizione   applicabile,   e'
riconosciuta, per il periodo dal 31 gennaio al 31  luglio  2020,  una
indennita'  mensile  pari  al  30%  della  retribuzione  mensile   di
posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti,  ovvero
pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di
riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata
ai giorni di effettivo impiego, per il  periodo  sopra  indicato,  in
deroga  alla  contrattazione  collettiva  di  comparto.  La  predetta
indennita' e' corrisposta al predetto personale da parte dei soggetti
attuatori Presidenti di regione o di provincia autonoma. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e  5  si  applicano  anche  al
personale  operante  nelle  unita'  di  crisi  attivate  per  gestire
l'emergenza, con riferimento alla specifica figura professionale.  Le
indennita' di cui ai  commi  4  e  5  sono  corrisposte  al  predetto
personale delle unita' di  crisi  da  parte  dei  soggetti  attuatori
Presidenti di regione o di provincia autonoma. 
  7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e  5  si  applicano  anche  al
personale di protezione civile degli enti  province  impegnato  nelle
attivita' connesse all'emergenza e individuato dalle regioni. 
  8. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei  commi  4,  5,  6  e  7,
quantificati nel limite massimo di euro 15.700.000,00, sono  posti  a
carico  delle  risorse  stanziate  per  l'emergenza,   che   verranno
assegnate ai soggetti attuatori Presidenti di regione o di  provincia
autonoma. 
  9. I comuni presso  cui  e'  stato  attivato  il  Centro  operativo
comunale  al  fine  di  fronteggiare  l'emergenza  in  rassegna  sono
autorizzati a riconoscere in favore del  personale  non  dirigenziale
dei  servizi  di  protezione  civile,  direttamente  impegnato  nelle
attivita' connesse all'emergenza, prestazioni di lavoro straordinario
effettivamente  rese,  oltre  i  limiti   previsti   dai   rispettivi
ordinamenti, nel limite di cinquanta ore procapite,  per  il  periodo
dal 31 gennaio al 31 luglio 2020. 
  10. I comuni presso cui  e'  stato  attivato  il  Centro  operativo
comunale  al  fine  di  fronteggiare  l'emergenza  in  rassegna  sono
autorizzati  a  riconoscere  in  favore  dei  titolari  di  incarichi
dirigenziali, di posizione organizzativa ed  al  personale  che  gia'
percepisce indennita' omnicomprensive in servizio presso i servizi di
protezione civile, direttamente impegnati  nelle  attivita'  connesse
all'emergenza, una indennita' mensile pari al 30% della  retribuzione
mensile  di  posizione  e/o  di  rischio  prevista   dai   rispettivi
ordinamenti,  ovvero  pari  al   15%   della   retribuzione   mensile
complessiva  ove  i  contratti  di  riferimento  non  contemplino  la
retribuzione  di  posizione,  commisurata  ai  giorni  di   effettivo
impiego, per il periodo dal 31 gennaio al 31 luglio 2020,  in  deroga
alla contrattazione collettiva di comparto. 
  11. I soggetti attuatori  Presidenti  di  regione  o  di  provincia
autonoma provvedono al rimborso dei costi di cui ai  commi  9  e  10,
sostenuti   dai   comuni    interessati,    nel    limite    massimo,
rispettivamente, di euro 5.100.000 ed euro 223.000,00, a valere sulle
risorse stanziate per l'emergenza che verranno a tal  fine  assegnate
ai medesimi soggetti. 
  12. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano  in
deroga  ai  limiti  previsti  dall'art.  23,  comma  2,  del  decreto
legislativo  25  luglio  2017,  n.  75  e  dai  rispettivi  contratti
colletivi nazionali di lavoro.