Art. 2 Modifiche al regolamento Isvap n. 24 del 19 maggio 2008 1. All'art. 2, comma 1, dopo la lettera o) e' aggiunta la seguente: «o bis) «KID»: il documento contenente le informazioni chiave per i prodotti d'investimento assicurativi, come disciplinato dal regolamento delegato (UE) 2017/653 dell'8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;». 2. All'art. 4 (registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi), comma 2, lettera b), dopo la parola «disciplinanti» sono aggiunte le parole «la corretta redazione del KID e». 3. L'art. 8 (Gestione dei reclami da parte delle imprese di assicurazione) e' modificato come segue: a) al comma 6, le parole «e 4» sono sostituite con le parole «, 4 e 5-bis»; dopo la parola «stabilimento» sono aggiunte le seguenti: «che ricevono un numero di reclami all'anno superiore a venti». b) al comma 7, le parole «e 1-bis» sono sostituite con le parole «, 1-bis e 5-bis»; dopo le parole «prestazione di servizi» sono aggiunte «che ricevono un numero di reclami all'anno superiore a venti». 4. All'art. 9 (Catalogazione dei reclami e informativa all'Ivass), dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. La relazione di cui al comma 3 indica, in forma aggregata, il numero, l'oggetto e l'esito dei reclami ricevuti dagli intermediari iscritti nella sezione D del registro e trasmessi all'impresa preponente interessata secondo quanto previsto dall'art. 10-sexies, comma 1, lettera a)». 5. All'art. 10, comma 1, (Informazioni sulla procedura reclami), la parola «nota» e' sostituita con «documentazione». 6. L'art. 10-sexies (Gestione dei reclami relativi ai comportamenti degli intermediari iscritti nella sezione D del registro) e' modificato come segue: a. il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli intermediari iscritti nella sezione D del registro gestiscono i reclami di propria competenza, inclusi quelli relativi ai comportamenti dei dipendenti e collaboratori, secondo quanto stabilito dalla politica di gestione di cui all'art. 10-bis nonche' dalle disposizioni di cui all'art. 10-quater, commi 2, 3, e 4. Gli intermediari trasmettono all'impresa preponente, nei tempi e con le modalita' concordate con la medesima: a) le informazioni relative al numero dei reclami ricevuti, all'oggetto e all'esito del reclamo, inclusi quelli relativi agli intermediari con cui intercorrono rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221; b) i reclami eventualmente ricevuti relativi al comportamento dell'impresa, dandone contestuale notizia al reclamante». b. dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le imprese preponenti registrano i reclami di cui al comma 1 nell'archivio di cui all'art. 9, comma 1, e riportano i relativi dati nei prospetti statistici secondo le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2.» 7. L'art. 10-decies e' modificato come segue: a. il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Gli intermediari riportano nell'allegato 3 al regolamento Ivass n. 40 del 2 agosto 2018, nei propri locali, anche avvalendosi di apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicano su un sito internet, ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali:»; b. alla lettera c), dopo le parole «all'Ivass» sono aggiunte le seguenti «o alla Consob secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi consegnati prima della sottoscrizione del contratto».