Art. 2 
 
                Modifiche al regolamento Isvap n. 24 
                         del 19 maggio 2008 
 
  1. All'art. 2, comma 1, dopo la lettera o) e' aggiunta la seguente: 
    «o bis) «KID»: il documento contenente le informazioni chiave per
i  prodotti  d'investimento  assicurativi,  come   disciplinato   dal
regolamento delegato (UE) 2017/653 dell'8 marzo 2017, che integra  il
regolamento (UE) n. 1286/2014  del  26  novembre  2014,  relativo  ai
documenti  contenenti  le  informazioni   chiave   per   i   prodotti
d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati;». 
  2. All'art. 4 (registro degli intermediari  assicurativi,  anche  a
titolo accessorio, e riassicurativi), comma 2, lettera  b),  dopo  la
parola «disciplinanti» sono aggiunte le parole «la corretta redazione
del KID e». 
  3. L'art. 8  (Gestione  dei  reclami  da  parte  delle  imprese  di
assicurazione) e' modificato come segue: 
    a) al comma 6, le parole «e 4» sono sostituite con le parole «, 4
e 5-bis»; dopo la parola «stabilimento» sono  aggiunte  le  seguenti:
«che ricevono un numero di reclami all'anno superiore a venti». 
    b) al comma 7, le parole «e 1-bis» sono sostituite con le  parole
«, 1-bis e 5-bis»; dopo  le  parole  «prestazione  di  servizi»  sono
aggiunte «che ricevono un numero  di  reclami  all'anno  superiore  a
venti». 
  4. All'art. 9 (Catalogazione dei reclami e informativa  all'Ivass),
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: «4-bis. La relazione di  cui
al comma 3 indica, in forma aggregata, il numero, l'oggetto e l'esito
dei reclami ricevuti dagli intermediari iscritti nella sezione D  del
registro  e  trasmessi  all'impresa  preponente  interessata  secondo
quanto previsto dall'art. 10-sexies, comma 1, lettera a)». 
  5. All'art. 10, comma 1, (Informazioni sulla procedura reclami), la
parola «nota» e' sostituita con «documentazione». 
  6. L'art. 10-sexies (Gestione dei reclami relativi ai comportamenti
degli  intermediari  iscritti  nella  sezione  D  del  registro)   e'
modificato come segue: 
    a. il comma 1 e' sostituito dal seguente:  «1.  Gli  intermediari
iscritti nella sezione D del registro gestiscono i reclami di propria
competenza, inclusi quelli relativi ai comportamenti dei dipendenti e
collaboratori, secondo quanto stabilito dalla politica di gestione di
cui all'art.  10-bis  nonche'  dalle  disposizioni  di  cui  all'art.
10-quater, commi 2, 3, e 4. Gli intermediari trasmettono  all'impresa
preponente, nei tempi e con le modalita' concordate con la medesima: 
      a) le informazioni relative al  numero  dei  reclami  ricevuti,
all'oggetto e all'esito del reclamo,  inclusi  quelli  relativi  agli
intermediari con cui intercorrono rapporti di  libera  collaborazione
ai sensi dell'art. 22, comma 10, del decreto-legge 18  ottobre  2012,
n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
      b) i reclami eventualmente ricevuti relativi  al  comportamento
dell'impresa, dandone contestuale notizia al reclamante». 
    b. dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:  «1-bis.  Le  imprese
preponenti registrano i reclami di cui al comma  1  nell'archivio  di
cui all'art. 9, comma 1, e riportano i relativi  dati  nei  prospetti
statistici secondo le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2.» 
  7. L'art. 10-decies e' modificato come segue: 
    a. il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  «Gli  intermediari
riportano nell'allegato 3 al regolamento Ivass n.  40  del  2  agosto
2018,  nei  propri  locali,  anche  avvalendosi  di   apparecchiature
tecnologiche, oppure pubblicano su un sito internet,  ove  utilizzato
per la promozione e  collocamento  di  prodotti  assicurativi,  dando
avviso della pubblicazione nei propri locali:»; 
    b. alla lettera c), dopo le parole «all'Ivass» sono  aggiunte  le
seguenti «o alla Consob secondo quanto indicato  nei  DIP  aggiuntivi
consegnati prima della sottoscrizione del contratto».