Art. 5 
 
       Modifiche al regolamento Ivass n. 41 del 2 agosto 2018 
 
  1. All'art. 15 (Documento  informativo  precontrattuale  aggiuntivo
per i prodotti vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi
- DIP aggiuntivo Vita) sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) il comma  7,  lettera  h),  e'  sostituito  come  segue:  "«Sono
previsti riscatti e riduzioni?»;"; 
  b) il comma 7, lettera i), e' sostituito come  segue:  "«A  chi  e'
rivolto questo prodotto?»;"; 
  c) il comma 7, lettera l), e' sostituito come segue: "«Quali  costi
devo sostenere?»;". 
  2. L'art. 18 (Comunicazioni in corso di  contratto)  e'  modificato
come segue: 
  a) al comma 1 le  parole  «l'estratto  conto  annuale  della»  sono
sostituite con «il documento unico di rendicontazione relativo alla»; 
  b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:  «4-bis.  Al  fine  di
rendere al contraente una rendicontazione unica e onnicomprensiva  di
tutti i costi e oneri, i distributori trasmettono  all'impresa  tutte
le informazioni necessarie per fornire una  rendicontazione  completa
anche  di  tutti  i  costi  e   oneri   connessi   all'attivita'   di
distribuzione, anche effettuata  nell'ambito  di  una  collaborazione
orizzontale.» 
  3. All'art. 21 (Documento  informativo  precontrattuale  aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi  -  DIP  aggiuntivo  IBIP)
sono apportate le seguenti modifiche: 
  a) al comma 5, lettera a), dopo le parole «contenenti le» la parola
«informazione» e' sostituita con la parola «informazioni»; 
  b) il comma  7,  lettera  h),  e'  sostituito  come  segue:  "«Sono
previsti riscatti e riduzioni?»;"; 
  c) il comma 7, lettera i), e' sostituito come  segue:  "«A  chi  e'
rivolto questo prodotto?»;"; 
  d) il comma 7, lettera l), e' sostituito come segue: "«Quali  costi
devo sostenere?»;"; 
  e) il comma 7, lettera m), e' sostituito come segue: "«Quali sono i
rischi e qual e' il potenziale rendimento?»;" 
  f) al  comma  8,  lettera  a),  le  parole  «estratto  conto»  sono
sostituite dalle parole «documento unico di rendicontazione»; 
  4. All'art. 25 (Estratto conto annuale) sono apportate le  seguenti
modifiche: 
  a) La rubrica e' sostituita con la seguente  «(Documento  unico  di
rendicontazione)»; 
  b) al comma 1  le  parole  «estratto  conto»  sono  sostituite  con
«documento unico di rendicontazione»; 
  c) al comma 2  le  parole  «estratto  conto»  sono  sostituite  con
«documento unico di rendicontazione»; 
  d) al comma 3  le  parole  «estratto  conto»  sono  sostituite  con
«documento unico di rendicontazione»; 
  e) al comma 6  le  parole  «estratto  conto»  sono  sostituite  con
«documento unico di rendicontazione»; 
  f) al comma 6, la lettera f) e' abrogata; 
  g) al comma 7 le parole «un estratto conto» sono sostituite con «il
documento unico di rendicontazione»; 
  h) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. Nel  documento
unico di rendicontazione l'impresa fornisce al contraente: 
  a) importo dei costi  e  degli  oneri,  con  specifica  e  separata
indicazione del costo della distribuzione, non legati al  verificarsi
di un  rischio  di  mercato  sottostante,  a  carico  dell'assicurato
nell'anno di riferimento, oppure per i  contratti  unit  direttamente
collegati a OICR, il numero delle quote trattenute per commissioni di
gestione  nell'anno  di  riferimento,  con  indicazione  della  parte
connessa al costo della distribuzione; 
  b) un'illustrazione che mostra l'effetto cumulativo dei costi sulla
redditivita' del prodotto e soddisfa i seguenti requisiti: 
  1) mostra l'effetto dei  costi  e  degli  oneri  complessivi  sulla
redditivita' del prodotto; 
  2) mostra eventuali impennate o oscillazioni previste dei costi; 
  3) e' accompagnata da una sua descrizione.»; 
    i) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti: «8-bis. Al fine  di
rendere al contraente una rendicontazione unica e onnicomprensiva  di
tutti i costi e oneri, i distributori trasmettono all'impresa, dietro
specifica istruzione da parte della  stessa,  tutte  le  informazioni
necessarie per fornire una rendicontazione completa anche di tutti  i
costi  e  oneri  connessi  all'attivita'  di   distribuzione,   anche
effettuata  nell'ambito  di  una   collaborazione   orizzontale.   Il
documento  unico   di   rendicontazione   annuale   puo'   sostituire
l'informativa annuale di cui all'art. 121-sexies, comma 2, del codice
nel caso in cui le relative informazioni siano  esaustive.  8-ter  Le
imprese di  assicurazione  trasmettono  ai  soggetti  abilitati  alla
distribuzione assicurativa  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera
w-bis), del testo unico della Finanza,  le  informazioni  relative  a
tutti i costi e  gli  oneri  connessi  al  prodotto  di  investimento
assicurativo  in  tempo  utile  per  consentire  l'adempimento  degli
obblighi di  rendicontazione  previsti  dall'art.  135-terdecies  del
regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018.» 
  5. All'art. 29,  comma  8,  dopo  la  lettera  d)  e'  aggiunta  la
seguente: 
    «d-bis):  la  mancata  adesione  dell'impresa  di   assicurazione
comunitaria al sistema di risarcimento diretto di cui all'art. 149  e
150 del codice e al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio
2006, n. 254, specificando che l'assicurato non potra' rivolgersi per
il risarcimento del danno alla propria impresa  di  assicurazione  ma
dovra' necessariamente rivolgersi all'impresa  di  assicurazione  del
danneggiante.». 
  6. All'art. 36, comma 2, le parole  «dell'estratto  conto  annuale»
sono   sostituite   dalle   seguenti   «del   documento   unico    di
rendicontazione annuale». 
  7. Gli allegati al regolamento sono sostituiti come segue: 
  a)  l'allegato  4  e'  sostituito  dall'allegato  5   al   presente
provvedimento; 
  b)  l'allegato  6  e'  sostituito  dall'allegato  6   al   presente
provvedimento.