Art. 5 Modifiche al regolamento Ivass n. 41 del 2 agosto 2018 1. All'art. 15 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti vita diversi dai prodotti di investimento assicurativi - DIP aggiuntivo Vita) sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 7, lettera h), e' sostituito come segue: "«Sono previsti riscatti e riduzioni?»;"; b) il comma 7, lettera i), e' sostituito come segue: "«A chi e' rivolto questo prodotto?»;"; c) il comma 7, lettera l), e' sostituito come segue: "«Quali costi devo sostenere?»;". 2. L'art. 18 (Comunicazioni in corso di contratto) e' modificato come segue: a) al comma 1 le parole «l'estratto conto annuale della» sono sostituite con «il documento unico di rendicontazione relativo alla»; b) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Al fine di rendere al contraente una rendicontazione unica e onnicomprensiva di tutti i costi e oneri, i distributori trasmettono all'impresa tutte le informazioni necessarie per fornire una rendicontazione completa anche di tutti i costi e oneri connessi all'attivita' di distribuzione, anche effettuata nell'ambito di una collaborazione orizzontale.» 3. All'art. 21 (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti d'investimento assicurativi - DIP aggiuntivo IBIP) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 5, lettera a), dopo le parole «contenenti le» la parola «informazione» e' sostituita con la parola «informazioni»; b) il comma 7, lettera h), e' sostituito come segue: "«Sono previsti riscatti e riduzioni?»;"; c) il comma 7, lettera i), e' sostituito come segue: "«A chi e' rivolto questo prodotto?»;"; d) il comma 7, lettera l), e' sostituito come segue: "«Quali costi devo sostenere?»;"; e) il comma 7, lettera m), e' sostituito come segue: "«Quali sono i rischi e qual e' il potenziale rendimento?»;" f) al comma 8, lettera a), le parole «estratto conto» sono sostituite dalle parole «documento unico di rendicontazione»; 4. All'art. 25 (Estratto conto annuale) sono apportate le seguenti modifiche: a) La rubrica e' sostituita con la seguente «(Documento unico di rendicontazione)»; b) al comma 1 le parole «estratto conto» sono sostituite con «documento unico di rendicontazione»; c) al comma 2 le parole «estratto conto» sono sostituite con «documento unico di rendicontazione»; d) al comma 3 le parole «estratto conto» sono sostituite con «documento unico di rendicontazione»; e) al comma 6 le parole «estratto conto» sono sostituite con «documento unico di rendicontazione»; f) al comma 6, la lettera f) e' abrogata; g) al comma 7 le parole «un estratto conto» sono sostituite con «il documento unico di rendicontazione»; h) dopo il comma 7, e' inserito il seguente: «7-bis. Nel documento unico di rendicontazione l'impresa fornisce al contraente: a) importo dei costi e degli oneri, con specifica e separata indicazione del costo della distribuzione, non legati al verificarsi di un rischio di mercato sottostante, a carico dell'assicurato nell'anno di riferimento, oppure per i contratti unit direttamente collegati a OICR, il numero delle quote trattenute per commissioni di gestione nell'anno di riferimento, con indicazione della parte connessa al costo della distribuzione; b) un'illustrazione che mostra l'effetto cumulativo dei costi sulla redditivita' del prodotto e soddisfa i seguenti requisiti: 1) mostra l'effetto dei costi e degli oneri complessivi sulla redditivita' del prodotto; 2) mostra eventuali impennate o oscillazioni previste dei costi; 3) e' accompagnata da una sua descrizione.»; i) dopo il comma 8, sono inseriti i seguenti: «8-bis. Al fine di rendere al contraente una rendicontazione unica e onnicomprensiva di tutti i costi e oneri, i distributori trasmettono all'impresa, dietro specifica istruzione da parte della stessa, tutte le informazioni necessarie per fornire una rendicontazione completa anche di tutti i costi e oneri connessi all'attivita' di distribuzione, anche effettuata nell'ambito di una collaborazione orizzontale. Il documento unico di rendicontazione annuale puo' sostituire l'informativa annuale di cui all'art. 121-sexies, comma 2, del codice nel caso in cui le relative informazioni siano esaustive. 8-ter Le imprese di assicurazione trasmettono ai soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa di cui all'art. 1, comma 1, lettera w-bis), del testo unico della Finanza, le informazioni relative a tutti i costi e gli oneri connessi al prodotto di investimento assicurativo in tempo utile per consentire l'adempimento degli obblighi di rendicontazione previsti dall'art. 135-terdecies del regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018.» 5. All'art. 29, comma 8, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis): la mancata adesione dell'impresa di assicurazione comunitaria al sistema di risarcimento diretto di cui all'art. 149 e 150 del codice e al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2006, n. 254, specificando che l'assicurato non potra' rivolgersi per il risarcimento del danno alla propria impresa di assicurazione ma dovra' necessariamente rivolgersi all'impresa di assicurazione del danneggiante.». 6. All'art. 36, comma 2, le parole «dell'estratto conto annuale» sono sostituite dalle seguenti «del documento unico di rendicontazione annuale». 7. Gli allegati al regolamento sono sostituiti come segue: a) l'allegato 4 e' sostituito dall'allegato 5 al presente provvedimento; b) l'allegato 6 e' sostituito dall'allegato 6 al presente provvedimento.