Art. 6 Disposizioni transitorie 1. Gli intermediari iscritti nel registro alla data di entrata in vigore del presente provvedimento continuano ad operare senza obbligo di conformarsi a quanto previsto dagli articoli 17, comma 1, lettera c-bis, 22, comma 1, lettera c-bis, 26, comma 1, lettera c-bis, del regolamento Ivass n. 40 del 2018, come modificato dal presente provvedimento. 2. Gli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario e i dipendenti delle imprese di assicurazione, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento hanno in essere con il distributore un rapporto di collaborazione documentato continuano ad operare senza obbligo di conformarsi a quanto previsto dagli articoli 41, comma 6, lettera b-bis, e art. 48, comma 1, lettera b-bis. 3. Il soggetto, che antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e' stato indicato all'Ivass come responsabile dell'attivita' di distribuzione delle imprese di assicurazione, continua ad operare senza obbligo di conformarsi a quanto previsto dall'art. 41, comma 2, lettera b-bis. 4. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche in caso di cancellazione e successiva reiscrizione nel registro. 5. Gli intermediari e le imprese si conformano alla disposizione di cui all'art. 68-septies, comma 1, del regolamento Ivass n. 40 del 2018, entro il 31 marzo 2022. 6. I distributori si conformano agli obblighi di cui all'art. 83, comma 1, lettera d-ter), del regolamento Ivass n. 40 del 2018, entro il primo gennaio 2022.