Art. 6 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Gli intermediari iscritti nel registro alla data di  entrata  in
vigore del presente provvedimento continuano ad operare senza obbligo
di conformarsi a quanto previsto dagli articoli 17, comma 1,  lettera
c-bis, 22, comma 1, lettera c-bis, 26, comma 1,  lettera  c-bis,  del
regolamento Ivass n.  40  del  2018,  come  modificato  dal  presente
provvedimento. 
  2. Gli addetti operanti all'interno dei locali dell'intermediario e
i dipendenti delle imprese di assicurazione, che alla data di entrata
in  vigore  del  presente  provvedimento  hanno  in  essere  con   il
distributore un rapporto di collaborazione documentato continuano  ad
operare senza obbligo di conformarsi a quanto previsto dagli articoli
41, comma 6, lettera b-bis, e art. 48, comma 1, lettera b-bis. 
  3. Il soggetto, che antecedentemente alla data di entrata in vigore
del  presente  provvedimento  e'  stato   indicato   all'Ivass   come
responsabile  dell'attivita'  di  distribuzione  delle   imprese   di
assicurazione, continua ad operare senza  obbligo  di  conformarsi  a
quanto previsto dall'art. 41, comma 2, lettera b-bis. 
  4. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche  in  caso  di
cancellazione e successiva reiscrizione nel registro. 
  5. Gli intermediari e le imprese si conformano alla disposizione di
cui all'art. 68-septies, comma 1, del regolamento  Ivass  n.  40  del
2018, entro il 31 marzo 2022. 
  6. I distributori si conformano agli obblighi di cui  all'art.  83,
comma 1, lettera d-ter), del regolamento Ivass n. 40 del 2018,  entro
il primo gennaio 2022.