IL DIRETTORE CENTRALE 
                        della finanza locale 
 
  Visto il comma 139 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145
(pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31  dicembre  2018  -
supplemento ordinario n. 62), che dispone testualmente  «Al  fine  di
favorire gli investimenti sono assegnati  ai  comuni  contributi  per
investimenti relativi a opere pubbliche di messa in  sicurezza  degli
edifici e del territorio, nel limite complessivo di  350  milioni  di
euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di  550
milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023  al  2025,  di
700 milioni di euro per l'anno 2026, di 750 milioni di euro annui per
ciascuno degli anni dal 2027 al 2031, di 800 milioni  di  euro  annui
per ciascuno degli anni 2032 e 2033 e di  300  milioni  di  euro  per
l'anno 2034. I contributi non sono assegnati per la realizzazione  di
opere integralmente finanziate da altri soggetti»; 
  Visto l'art. 1, comma 140, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il
quale prevede che: «Gli enti  di  cui  al  comma  139  comunicano  le
richieste di contributo al Ministero dell'interno  entro  il  termine
perentorio del 15 settembre  dell'esercizio  precedente  all'anno  di
riferimento  del  contributo.  La   richiesta   deve   contenere   le
informazioni riferite alla tipologia dell'opera e al codice unico  di
progetto (CUP) e ad eventuali  forme  di  finanziamento  concesse  da
altri soggetti sulla stessa opera. La mancanza dell'indicazione di un
CUP valido ovvero l'errata indicazione in relazione all'opera per  la
quale  viene  chiesto  il  contributo  comporta  l'esclusione   dalla
procedura. Per ciascun anno:  a)  la  richiesta  di  contributo  deve
riferirsi a  opere  inserite  in  uno  strumento  programmatorio;  b)
ciascun comune puo' inviare una  richiesta,  nel  limite  massimo  di
1.000.000 di euro per i comuni  con  una  popolazione  fino  a  5.000
abitanti, di 2.500.000 euro per i comuni con popolazione da  5.001  a
25.000 abitanti e di 5.000.000 di euro per i comuni  con  popolazione
superiore a 25.000 abitanti; c) il contributo puo'  essere  richiesto
per tipologie di investimenti che sono  specificatamente  individuate
nel decreto del Ministero dell'interno  con  cui  sono  stabilite  le
modalita' per  la  trasmissione  delle  domande  c-bis)  non  possono
presentare  la  richiesta  di  contributo  i  comuni  che   risultano
beneficiari in uno degli anni del biennio precedente»; 
  Visto il successivo comma 141 del richiamato art. 1 della legge  30
dicembre 2018, n. 145, il  quale  stabilisce  che:  «L'ammontare  del
contributo attribuito a ciascun ente  e'  determinato,  entro  il  15
novembre  dell'esercizio  precedente  all'anno  di  riferimento   del
contributo, con decreto del Ministero dell'interno, di  concerto  con
il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  secondo  il  seguente
ordine di priorita':  a)  investimenti  di  messa  in  sicurezza  del
territorio a rischio  idrogeologico;  b)  investimenti  di  messa  in
sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) investimenti  di  messa  in
sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza
per gli edifici  scolastici,  e  di  altre  strutture  di  proprieta'
dell'ente. Nel caso di mancata  approvazione  del  piano  urbanistico
attuativo  (PUA)  e  del  piano  di   eliminazione   delle   barriere
architettoniche (PEBA) entro il 31 dicembre dell'anno  precedente,  i
contributi attribuiti sono ridotti del 5 per cento. Ferme restando le
priorita' di cui alle lettere a), b) e c),  qualora  l'entita'  delle
richieste pervenute superi  l'ammontare  delle  risorse  disponibili,
l'attribuzione e' effettuata a favore degli enti  che  presentano  la
minore incidenza del risultato di  amministrazione,  al  netto  della
quota  accantonata,  rispetto  alle  entrate  finali  di  competenza,
ascrivibili ai titoli 1, 2,  3,  4  e  5  dello  schema  di  bilancio
previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118,  risultanti
dai rendiconti della gestione del penultimo  esercizio  precedente  a
quello di riferimento, assicurando, comunque, ai comuni con risultato
di amministrazione, al netto della quota  accantonata,  negativo,  un
ammontare non superiore alla meta' delle risorse disponibili»; 
  Visto, altresi', il comma 142 del citato  art.  1  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, il quale dispone che: «Le informazioni di  cui
al comma 141 sono desunte dal prospetto dimostrativo del risultato di
amministrazione allegato al rendiconto della gestione  e  dal  quadro
generale riassuntivo trasmessi ai sensi dell'art. 18,  comma  2,  del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,  alla  banca  dati  delle
amministrazioni  pubbliche.  Sono   considerate   esclusivamente   le
richieste di contributo  pervenute  dagli  enti  che,  alla  data  di
presentazione della richiesta medesima, hanno trasmesso  alla  citata
banca dati i documenti contabili di cui all'art. 1, comma 1,  lettere
b) ed e), e all'art. 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 12 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  122
del 26 maggio 2016, riferiti  all'ultimo  rendiconto  della  gestione
approvato. Nel caso di comuni per i quali sono sospesi  per  legge  i
termini di approvazione del rendiconto di gestione le informazioni di
cui al primo periodo sono desunte  dall'ultimo  rendiconto  trasmesso
alla citata banca dati.»; 
  Visto il comma 143 del citato art. 1 della legge 30 dicembre  2018,
n. 145 che prevede «L'ente beneficiario  del  contributo  di  cui  al
comma 139 e' tenuto ad affidare i lavori per la  realizzazione  delle
opere pubbliche entro i termini di seguito indicati, decorrenti dalla
data di emanazione del decreto di cui al comma 141: 
    a) per le opere con costo fino a 100.000 euro  l'affidamento  dei
lavori deve avvenire entro sei mesi; 
    b) per le opere il cui costo  e'  compreso  tra  100.001  euro  e
750.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro dieci mesi; 
    c) per le opere il cui costo  e'  compreso  tra  750.001  euro  e
2.500.000 euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro  quindici
mesi; 
    d) per le opere il cui costo e' compreso  tra  2.500.001  euro  e
5.000.000 di euro l'affidamento dei lavori deve avvenire entro  venti
mesi. 
  Ai fini del  presente  comma,  per  costo  dell'opera  pubblica  si
intende  l'importo  complessivo  del  quadro   economico   dell'opera
medesima. 
  Qualora  l'ente  beneficiario  del  contributo,  per  espletare  le
procedure di selezione del  contraente,  si  avvalga  degli  istituti
della centrale unica di committenza  (CUC)  o  della  stazione  unica
appaltante (SUA) i termini di cui al primo periodo sono aumentati  di
tre mesi. I risparmi  derivanti  da  eventuali  ribassi  d'asta  sono
vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui  al
comma 144 e successivamente possono essere utilizzati  per  ulteriori
investimenti, per le medesime finalita' previste  dal  comma  141,  a
condizione che gli  stessi  vengano  impegnati  entro  sei  mesi  dal
collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione»; 
  Ritenuto opportuno, per i comuni per i quali sono sospesi per legge
i termini di approvazione del rendiconto di gestione, utilizzare,  in
assenza di  rendiconti  trasmessi  alla  richiamata  banca  dati,  le
informazioni desunte  dall'ultimo  certificato  di  conto  consuntivo
trasmesso al Ministero dell'interno; 
  Rilevata la necessita' di acquisire dai comuni interessati  i  dati
richiesti  dalle  richiamate  disposizioni  normative,  al  fine   di
determinare, con successivo provvedimento, l'entita'  del  contributo
da assegnare loro nelle modalita' previste dal comma 140  e  seguenti
dell'art. 1 della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
  Viste le  disposizioni  in  materia  di  dematerializzazione  delle
procedure   amministrative   della   pubblica   amministrazione   che
prevedono,  tra   l'altro,   la   digitalizzazione   dei   documenti,
l'informatizzazione dei processi di  acquisizione  degli  atti  e  la
semplificazione dei medesimi processi di acquisizione; 
  Ritenuta la necessita' di definire il modello di certificazione  da
utilizzare,  nonche'  le  modalita'  di  trasmissione  che  gli  enti
interessati devono rispettare per richiedere il  contributo  erariale
predetto per l'anno 2021; 
  Visto il  modello  A  di  certificazione  con  il  quale  i  comuni
comunicano la richiesta di contributi per interventi riferiti a opere
pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e  del  territorio  che
costituisce parte integrante del presente decreto; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
  Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del  decreto
in esame consiste nella approvazione di un modello di  certificato  i
cui contenuti hanno natura prettamente gestionale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Comuni richiedenti il contributo 
 
  1.  I  comuni  hanno  facolta'  di  richiedere  i  contributi,  per
interventi riferiti a opere pubbliche di  messa  in  sicurezza  degli
edifici e del territorio per la realizzazione di opere che non  siano
integralmente finanziate da altri  soggetti  ai  sensi  dell'art.  1,
commi  139  e  seguenti  della  legge  30  dicembre  2018,  n.   145,
presentando apposita domanda al Ministero  dell'interno  -  Direzione
centrale della finanza locale, con le modalita' ed i termini  di  cui
agli articoli 3 e 4. 
  2. Ciascun comune puo' fare richiesta di contributo per una o  piu'
opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del  territorio
e non puo' chiedere contributi di importo superiore al limite massimo
di: 
    a) 1.000.000 di euro per i comuni  con  una  popolazione  fino  a
5.000 abitanti; 
    b) 2.500.000 di euro per i comuni  con  popolazione  da  5.001  a
25.000 abitanti; 
    c) 5.000.000 di euro per i comuni  con  popolazione  superiore  a
25.000 abitanti.