Art. 2 Tipologie di investimento 1. Il contributo erariale di cui al precedente art. 1, comma 1, puo' essere richiesto solo per la realizzazione di investimenti, indicati dai successivi commi 2, 3 e 4, secondo il seguente ordine di priorita': a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; c) messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprieta' dell'ente. 2. Interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico ammissibili: a) di tipo preventivo nelle aree che presentano elevato rischio di frana o idraulico, attestato dal competente personale tecnico dell'ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra per la riduzione del rischio e l'aumento della resilienza del territorio; b) di ripristino delle strutture e delle infrastrutture danneggiate a seguito di calamita' naturali, nonche' di aumento del livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana. 3. Interventi di messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti ammissibili: a) manutenzione straordinaria delle strade e messa in sicurezza dei tratti di viabilita' (escluse la costruzione di nuove rotonde e sostituzione pavimento stradale per usura e la sostituzione dei pali della luce); b) manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la demolizione e ricostruzione. 4. Interventi di messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e altre strutture di proprieta' dell'ente, ammissibili: a) manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa in sicurezza dell'edificio a garanzia della sicurezza dell'utenza; b) manutenzione straordinaria di adeguamento impiantistico e antincendio; c) manutenzione straordinaria per accessibilita' e abbattimento barriere architettoniche; d) manutenzione straordinaria per interventi di efficientamento energetico. 5. Per garantire il rispetto dei termini di cui all'art. 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di affidamento dei lavori, le opere pubbliche il cui costo e' uguale o superiore a 1.000.000 di euro, devono presentare, al momento della richiesta di contributo, un livello di progettazione utile per attivare le procedure di affidamento dei lavori. Il livello di progettazione e' verificato, prima dell'assegnazione del contributo, attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche (MOP) nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP). A tal fine i comuni, a pena mancata assegnazione del contributo, devono aggiornare su detto sistema, entro il 25 settembre 2020, in modo completo e dettagliato le informazioni relative a: iter procedurale; cronoprogramma di spesa (piano dei costi); quadro economico. 6. Gli interventi devono essere identificati dal CUP e classificati secondo i settori e sotto-settori indicati di seguito, pena esclusione dal contributo: a) settore infrastrutture di trasporto - sotto-settore stradali; b) settore infrastrutture ambientali e risorse idriche - sotto-settore difesa del suolo oppure protezione, valorizzazione e fruizione dell'ambiente oppure riassetto e recupero di siti urbani e produttivi oppure risorse idriche e acque reflue; c) settore infrastrutture sociali - sotto-settore sociali e scolastiche oppure abitative oppure sanitarie oppure difesa oppure direzionali e amministrative oppure giudiziarie e penitenziarie oppure pubblica sicurezza.