Art. 2 
 
                      Tipologie di investimento 
 
  1. Il contributo erariale di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
puo' essere richiesto solo  per  la  realizzazione  di  investimenti,
indicati dai successivi commi 2, 3 e 4, secondo il seguente ordine di
priorita': 
    a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; 
    b) messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti; 
    c)  messa  in  sicurezza  ed  efficientamento  energetico   degli
edifici, con precedenza  per  gli  edifici  scolastici,  e  di  altre
strutture di proprieta' dell'ente. 
  2. Interventi di  messa  in  sicurezza  del  territorio  a  rischio
idrogeologico ammissibili: 
    a) di tipo preventivo nelle aree che presentano  elevato  rischio
di frana o idraulico,  attestato  dal  competente  personale  tecnico
dell'ente o di altre istituzioni anche sulla base dei dati Ispra  per
la riduzione del rischio e l'aumento della resilienza del territorio; 
    b)  di  ripristino  delle  strutture   e   delle   infrastrutture
danneggiate a seguito di calamita' naturali, nonche' di  aumento  del
livello di resilienza dal rischio idraulico o di frana. 
  3. Interventi di messa in sicurezza di  strade,  ponti  e  viadotti
ammissibili: 
    a) manutenzione straordinaria delle strade e messa  in  sicurezza
dei tratti di viabilita' (escluse la costruzione di nuove  rotonde  e
sostituzione pavimento stradale per usura e la sostituzione dei  pali
della luce); 
    b) manutenzione straordinaria su ponti e viadotti, ivi inclusa la
demolizione e ricostruzione. 
  4. Interventi di messa in sicurezza ed  efficientamento  energetico
degli edifici, con precedenza per gli  edifici  scolastici,  e  altre
strutture di proprieta' dell'ente, ammissibili: 
    a) manutenzione straordinaria per miglioramento sismico per messa
in sicurezza dell'edificio a garanzia della sicurezza dell'utenza; 
    b) manutenzione  straordinaria  di  adeguamento  impiantistico  e
antincendio; 
    c) manutenzione straordinaria per accessibilita'  e  abbattimento
barriere architettoniche; 
    d) manutenzione straordinaria per interventi  di  efficientamento
energetico. 
  5. Per garantire il rispetto dei termini di cui all'art.  1,  comma
143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di affidamento dei lavori,
le opere pubbliche il cui costo e' uguale o superiore a 1.000.000  di
euro, devono presentare, al momento della richiesta di contributo, un
livello  di  progettazione  utile  per  attivare  le   procedure   di
affidamento dei lavori. 
  Il livello di progettazione e' verificato, prima  dell'assegnazione
del contributo, attraverso il sistema  di  monitoraggio  delle  opere
pubbliche (MOP) nell'ambito della Banca  dati  delle  amministrazioni
pubbliche (BDAP). 
  A tal fine i comuni, a pena mancata  assegnazione  del  contributo,
devono aggiornare su detto sistema, entro il 25  settembre  2020,  in
modo completo e dettagliato le informazioni relative a: 
    iter procedurale; 
    cronoprogramma di spesa (piano dei costi); 
    quadro economico. 
  6. Gli interventi devono essere identificati dal CUP e classificati
secondo  i  settori  e  sotto-settori  indicati  di   seguito,   pena
esclusione dal contributo: 
      a)  settore  infrastrutture  di   trasporto   -   sotto-settore
stradali; 
      b)  settore  infrastrutture  ambientali  e  risorse  idriche  -
sotto-settore difesa del suolo oppure  protezione,  valorizzazione  e
fruizione dell'ambiente oppure riassetto e recupero di siti urbani  e
produttivi oppure risorse idriche e acque reflue; 
      c) settore infrastrutture sociali  -  sotto-settore  sociali  e
scolastiche oppure abitative oppure sanitarie  oppure  difesa  oppure
direzionali  e  amministrative  oppure  giudiziarie  e  penitenziarie
oppure pubblica sicurezza.