Art. 4 
 
                 Modalita' e termini di trasmissione 
 
  1. Per la validita' della comunicazione, i comuni, entro il termine
perentorio, a pena di decadenza, delle ore  24,00  del  15  settembre
2020,  per  l'anno  2021,  trasmettono  la  certificazione   di   cui
all'allegato modello A, che costituisce parte integrante del presente
decreto,  esclusivamente  con  modalita'  telematica,  munita   della
sottoscrizione,  mediante  apposizione   di   firma   digitale,   del
rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario.