Art. 5 
 
                     Esclusione dalla procedura 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, commi 140 e 142, della legge  30  dicembre
2018, n. 145,  sono  escluse  dalla  procedura  di  assegnazione  dei
contributi erariali le richieste: 
    a) per le quali venga  indicato  un  CUP  dell'opera  non  valido
ovvero erroneamente indicato in  relazione  all'opera  per  la  quale
viene richiesto il contributo; 
    b) che siano riferite ad opere  non  inserite  in  uno  strumento
programmatorio; 
    c) dei comuni che alla data della loro  presentazione  non  hanno
trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i documenti
contabili di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) ed e), e all'art.  3
del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  12  maggio
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio  2016,
riferiti all'ultimo rendiconto della gestione  approvato  (rendiconto
di riferimento: anno 2019). Nel caso  di  comuni  per  i  quali  sono
sospesi i termini di approvazione  del  rendiconto  di  gestione,  ai
sensi della normativa vigente le informazioni di cui al primo periodo
sono desunte dall'ultimo rendiconto trasmesso alla citata banca  dati
o, in assenza, dall'ultimo certificato di conto consuntivo  trasmesso
al Ministero dell'interno; 
    d) con  modalita'  e  termini  diversi  da  quelli  previsti  dal
presente decreto.