IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 18  giugno  2015,  n.  95,  contenente  disposizioni
concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai
fini  dell'attuazione  dello  scambio  automatico   di   informazioni
derivanti dall'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e  il
Governo degli Stati Uniti d'America fatto a Roma il 10 gennaio 2014 e
da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri; 
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma 2, della predetta  legge  n.
95 del 2015, che prevede che con uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  emanati  in  attuazione  del  citato
accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il  Governo  degli
Stati Uniti d'America e degli accordi con i Governi  di  altri  Stati
esteri, nonche' dalle intese tecniche derivanti dai medesimi accordi,
sono stabilite le regole tecniche per la rilevazione, la trasmissione
e la comunicazione delle informazioni all'Agenzia delle entrate; 
  Vista la direttiva 2020/876/UE, del Consiglio, del 24 giugno  2020,
che  modifica  la  direttiva  2011/16/UE  per  affrontare   l'urgente
necessita' di rinviare determinati termini per la comunicazione e  lo
scambio di informazioni nel settore fiscale a causa della pandemia di
Covid-19; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  27-bis,  par.  3,  della   citata
direttiva   2011/16/UE,   introdotto   dalla    predetta    direttiva
2020/876/UE, che  prevede,  nella  sostanza,  che  gli  Stati  membri
possono  adottare  le  misure  necessarie  per  consentire   che   la
comunicazione di informazioni su conti finanziari, relative  all'anno
solare 2019 o a un altro adeguato periodo di rendicontazione, avvenga
entro dodici mesi dal termine dell'anno solare 2019  o  di  un  altro
adeguato periodo di rendicontazione; 
  Visto,  altresi',  il  successivo  art.  27-ter,   della   medesima
direttiva 2011/16/UE, introdotto dalla citata direttiva  2020/876/UE,
che prevede, nella sostanza, una procedura semplificata  al  fine  di
disporre l'eventuale prolungamento di ulteriori tre mesi dei  termini
stabiliti dall'art. 27-bis della  predetta  direttiva  2011/16/UE,  a
condizione che continuino a persistere gravi  rischi  per  la  salute
pubblica, problemi e perturbazioni economiche causati dalla  pandemia
di Covid-19 e che gli Stati membri applichino misure di confinamento; 
  Vista la comunicazione, ai sensi della sezione 7, par.  1,  lettera
a), dell'accordo multilaterale tra Autorita' competenti in materia di
scambio automatico di informazioni su conti finanziari (MCAA), del 29
aprile 2020, con la quale il direttore  generale  delle  finanze,  in
qualita' di Autorita' competente, notifica al segretariato  dell'OCSE
che, a causa  dell'emergenza  causata  dalla  pandemia  di  Covid-19,
l'Italia scambiera' le informazioni su conti finanziari  relative  al
2019, entro il 31 dicembre 2020; 
  Visto la risposta positiva del Dipartimento del Tesoro del  Governo
degli Stati Uniti  d'America,  del  9  aprile  2020  alla  richiesta,
formulata dai Paesi del G5, il 3 aprile 2020, di posticipare  di  tre
mesi il termine previsto per lo scambio automatico di informazioni su
conti finanziari e pagamenti di cui all'accordo IGA1; 
  Considerata,  altresi',  l'opportunita'  di  spostare  il   termine
previsto per la  trasmissione  delle  informazioni,  da  parte  delle
istituzioni finanziarie, all'Agenzia delle entrate; 
  Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  6
agosto 2015, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana 13 agosto 2015, n. 187, recante l'attuazione della  predetta
legge n. 95 del 2015, di ratifica dell'accordo tra il  Governo  della
Repubblica  italiana  e  il  Governo  degli  Stati  Uniti   d'America
finalizzato a migliorare la compliance fiscale  internazionale  e  ad
applicare la normativa FATCA,  con  allegati,  fatto  a  Roma  il  10
gennaio 2014; 
  Visto, in particolare, l'art. 5, comma 4, del  predetto  decreto  6
agosto  2015,  che  prevede  che  il  termine  per  la  trasmissione,
all'Agenzia  delle  entrate,  delle  informazioni  relative  all'anno
solare precedente e' il 30 giugno di ciascun anno; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  28
dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana 31 dicembre 2015, n. 303, recante l'attuazione della  citata
legge n. 95 del 2015 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del
9 dicembre 2014, recante  modifica  della  direttiva  2011/16/UE  per
quanto riguarda lo scambio automatico  obbligatorio  di  informazioni
nel settore fiscale; 
  Visto, in particolare, l'art. 3, comma 6, del predetto  decreto  28
dicembre 2015, che  prevede  che  il  termine  per  la  trasmissione,
all'Agenzia  delle  entrate,  delle  informazioni  relative  all'anno
solare precedente e' il 30 giugno di ciascun anno; 
  Visto, altresi', il successivo comma 7  del  predetto  art.  3  del
decreto 28 dicembre 2015, che prevede  che  l'Agenzia  delle  entrate
trasmette  le  informazioni  riguardanti  i  residenti  in   ciascuna
giurisdizione oggetto di comunicazione all'autorita' competente della
giurisdizione considerata entro il 30 settembre dell'anno  successivo
a quello cui si riferiscono le informazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  recante  la
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente  la
riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e  delle
agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6  luglio  2002,  n.
137, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  27
febbraio 2013, n. 67, recante il regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'economia e delle finanze, a norma  degli  articoli  2,
comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
giugno 2019, n. 103, recante il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visto, in particolare, l'art. 22, comma 1, del predetto decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri n. 103 del 2019,  il  quale  ha
abrogato il citato decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
n. 67 del 2013; 
  Visto, altresi', l'art. 20 del citato decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 103 del 2019, il quale  dispone  che,  fino
all'adozione dei decreti del Ministro dell'economia e  delle  finanze
di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del   medesimo   decreto,   ciascun
Dipartimento  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  opera
avvalendosi  dei  preesistenti  uffici  dirigenziali  con  competenze
prevalenti nel rispettivo settore di attribuzione; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  17
luglio 2014, recante individuazione e attribuzioni  degli  uffici  di
livello dirigenziale non  generale  dei  Dipartimenti  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art.  1,  comma  2,
del citato decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  67
del 2013, e successive modificazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Differimento  dei  termini  previsti  dall'art.  3  del  decreto  del
  Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015 
 
  1. Il termine per la trasmissione all'Agenzia delle  entrate  delle
informazioni,  di  cui  all'art.   3   del   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze 28  dicembre  2015,  relative  all'anno
solare 2019, e' stabilito al 30 settembre 2020. 
  2. L'Agenzia delle entrate trasmette  le  informazioni  di  cui  al
comma 1 riguardanti i residenti in ciascuna giurisdizione oggetto  di
comunicazione   all'autorita'    competente    della    giurisdizione
considerata entro il 31 dicembre 2020.