Art. 12 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del
9 agosto 2020 in sostituzione di quelle del  decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri  14  luglio  2020,  e  sono
efficaci fino al 7 settembre 2020. 
  2. Restano salvi i diversi termini previsti dalle disposizioni  del
presente decreto. 
  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione. 
 
    Roma, 7 agosto 2020 
 
                      Il Presidente del Consiglio dei ministri: Conte 
 
Il Ministro della salute: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 2020 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del  Consiglio,  del
Ministero della  giustizia  e  del  Ministero  degli  affari  esteri,
registrazione n. 1792