Art. 8 
 
             Disposizioni in materia di navi da crociera 
                      e navi di bandiera estera 
 
  1. I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera
italiana possono essere svolti solo  nel  rispetto  delle  specifiche
linee guida (di cui all'allegato 17 del presente  decreto),  validate
dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2  dell'ordinanza  3
febbraio 2020, n. 630, del Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile, a decorrere dalla data del 15 agosto 2020. 
  2. I servizi di crociera possono essere fruiti da  coloro  che  non
siano  sottoposti  ovvero  obbligati  al  rispetto   di   misure   di
sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e  che  non  abbiamo
soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'imbarco
in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed  F  dell'allegato
20. 
  3. Ai fini dell'autorizzazione  allo  svolgimento  della  crociera,
prima della partenza della nave, il Comandante presenta all'Autorita'
marittima una specifica dichiarazione da cui si evincano: 
    1) l'avvenuta predisposizione di tutte le  misure  necessarie  al
rispetto delle linee guida di cui al precedente comma; 
    2) i successivi porti di scalo ed il porto di fine crociera,  con
le relative date di arrivo/partenza; 
    3) la nazionalita' e la provenienza dei passeggeri imbarcati  nel
rispetto delle previsioni di cui al precedente comma. 
  4. E' consentito alle navi di bandiera estera impiegate in  servizi
di crociera l'ingresso nei porti italiani  nel  caso  in  cui  queste
ultime provengano da porti di scalo situati in Stati o  territori  di
cui agli elenchi  A  e  B  dell'allegato  20  e  tutti  i  passeggeri
imbarcati non abbiamo soggiornato o transitato nei quattordici giorni
anteriori all'ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui
agli  elenchi  C,  D,  E  ed  F  dell'allegato  20,  nonche'   previa
attestazione circa il rispetto, a bordo della nave, delle linee guida
di cui al comma 1. Il Comandante della  nave  presenta  all'autorita'
marittima, almeno ventiquattro ore prima dell'approdo della nave, una
specifica dichiarazione contenente le indicazioni di cui al comma 3. 
  5. Gli scali sono consentiti solo negli Stati e  territori  di  cui
agli elenchi A e B dell'allegato 20  e  sono  vietate  le  escursioni
libere, per le quali i servizi della crociera  non  possono  adottare
specifiche misure di prevenzione dal contagio.