Art. 4 
 
  1. Rimane impregiudicata la facolta' del Ministro  di  delegare  la
trattazione e l'attuazione di singoli affari relativi a  materie  non
comprese nella presente delega. 
  2.  In  caso  di  assenza  o  di  impedimento  del  Sottosegretario
delegato, il Ministro puo' delegare ad altro Sottosegretario di Stato
l'esercizio delle relative funzioni.