Art. 3 
 
  1. Restano in ogni caso riservati al Ministro: 
    gli atti normativi; 
    le decisioni in  materia  di  atti  normativi  e  l'adozione  dei
relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; 
    la  definizione  di  obiettivi,  priorita',  piani,  programmi  e
direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; 
    l'individuazione    delle    risorse    umane,    materiali    ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e  la  loro
ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; 
    le  nomine,  le  designazioni  ed  atti  analoghi  attribuiti  da
specifiche disposizioni; 
    gli atti e i provvedimenti che implichino una  determinazione  di
particolare  importanza  politica,  amministrativa  o  economica;   i
programmi, gli atti, i  provvedimenti  amministrativi  connessi  alle
direttive di carattere generale  e  strategico,  nonche'  i  rapporti
istituzionali  in  ambito  comunitario  ed  internazionale.  In  tali
ipotesi, il Ministro puo' avocare alla  propria  firma  singoli  atti
compresi  nelle  materie   delegate,   nonche'   la   risposta   alle
interrogazioni parlamentari scritte ed orali.