IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 17  febbraio  1982,  n.  46  che,  all'art.  14,  ha
istituito il Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che
stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui  all'art.  14  della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso  il  Ministero  dello
sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita
sostenibile» ed e' destinato, sulla base  di  obiettivi  e  priorita'
periodicamente  stabiliti  e  nel  rispetto  dei  vincoli   derivanti
dall'appartenenza all'ordinamento comunitario,  al  finanziamento  di
programmi  e  interventi  con  un  impatto  significativo  in  ambito
nazionale  sulla   competitivita'   dell'apparato   produttivo,   con
particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo
e  innovazione  di  rilevanza  strategica  per  il   rilancio   della
competitivita'   del   sistema   produttivo,   anche    tramite    il
consolidamento dei centri e delle strutture  di  ricerca  e  sviluppo
delle imprese; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  8  marzo  2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  16
maggio 2013, n. 113, con il  quale,  in  applicazione  dell'art.  23,
comma 3, del predetto  decreto-legge  n.  83  del  2012,  sono  state
individuate le priorita', le forme e le intensita' massime  di  aiuto
concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto l'art. 5 del citato decreto 8  marzo  2013,  che  prevede  la
possibilita' per il Ministero di adottare  le  necessarie  iniziative
per favorire la partecipazione dei programmi o  progetti  predisposti
dalle imprese alle linee di finanziamento  aperte  dalla  Commissione
europea e  dalle  altre  istituzioni  comunitarie  in  attuazione  di
programmi comunitari concernenti obiettivi di rilevante interesse per
la competitivita' del Paese; 
  Visto, in particolare, l'art. 15 del predetto decreto 8 marzo 2013,
che prevede che gli interventi del Fondo per la crescita  sostenibile
sono attuati con bandi ovvero direttive del Ministro  dello  sviluppo
economico, che individuano, tra l'altro,  l'ammontare  delle  risorse
disponibili, i requisiti di  accesso  dei  soggetti  beneficiari,  le
condizioni di ammissibilita' dei programmi e/o dei progetti, le spese
ammissibili, la forma e l'intensita' delle  agevolazioni,  nonche'  i
termini e le modalita' per la presentazione delle domande, i  criteri
di valutazione dei  programmi  o  progetti  e  le  modalita'  per  la
concessione ed erogazione degli aiuti; 
  Visto, altresi', l'art. 18 dello stesso decreto 8 marzo  2013  che,
al comma 2, prevede che il Fondo per la  crescita  sostenibile  opera
attraverso le contabilita' speciali, gia' intestate al Fondo rotativo
per l'innovazione tecnologica, ora denominato Fondo per  la  crescita
sostenibile, n. 1201 per l'erogazione dei finanziamenti agevolati, n.
1726 per gli interventi  cofinanziati  dall'Unione  europea  e  dalle
regioni e attraverso l'apposito capitolo di bilancio per la  gestione
delle altre forme di intervento quali i contributi alle spese; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
L 187 del 26 giugno 2014, come modificato  dal  regolamento  (UE)  n.
2017/1084 della Commissione del 14 giugno 2017  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea e, in particolare, l'art. 7 che prevede gli importi dei costi
ammissibili  possono  essere  calcolati  conformemente  alle  opzioni
semplificate in materia di costi previste  dal  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,  a  condizione  che
l'operazione  sia  sovvenzionata  almeno  in  parte   da   un   fondo
dell'Unione  che  consente   il   ricorso   alle   suddette   opzioni
semplificate in materia di costi e che la  categoria  dei  costi  sia
ammissibile a norma della  pertinente  disposizione  di  esenzione  e
l'art. 25 che stabilisce le condizioni per ritenere  compatibili  con
il mercato interno ed esenti dall'obbligo di  notifica  gli  aiuti  a
progetti di ricerca e sviluppo; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio europeo del 17 dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea L 347 del  20  dicembre  2013,  recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo  regionale  (FESR),
sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo  di  coesione,  sul  Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e sul  Fondo  europeo
per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) e  disposizioni  generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo  sociale  europeo,
sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi  e
la pesca, e che abroga altresi' il regolamento (CE) n. 1083/2006  del
Consiglio; 
  Visto, in particolare, l'art. 9 del sopra citato  regolamento  (UE)
n. 1303/2013, che tra gli obiettivi tematici che contribuiscono  alla
realizzazione  della   strategia   dell'Unione   per   una   crescita
intelligente, sostenibile  e  inclusiva,  al  paragrafo  1  individua
quello finalizzato a rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e
l'innovazione (obiettivo tematico 1); 
  Visti,  inoltre,  gli  articoli  14  e  successivi  del  menzionato
regolamento (UE) n. 1303/2013  che  prevedono  l'adozione,  da  parte
degli Stati membri, dell'Accordo di partenariato quale  strumento  di
programmazione dei suddetti Fondi, stabilendone i relativi contenuti; 
  Visto,  altresi',  l'art.  68  del  medesimo  regolamento  (UE)  n.
1303/2013 che prevede,  laddove  l'esecuzione  di  un'operazione  dia
origine a costi indiretti, che questi  ultimi  si  possano  calcolare
forfettariamente secondo un  tasso  forfettario  applicato  ai  costi
diretti  ammissibili  basato  su  metodi  esistenti   e   percentuali
corrispondenti,  applicabili  nelle  politiche  dell'Unione  per  una
tipologia analoga di operazione e beneficiario; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre  2013,  che  stabilisce  le
norme in materia  di  partecipazione  e  diffusione  nell'ambito  del
programma quadro di ricerca e  innovazione  (2014-2020)  -  Orizzonte
2020  e  che  abroga  il  regolamento  (CE)  n.  1906/2006,   e,   in
particolare, l'art. 29 che prevede che i costi indiretti  ammissibili
sono determinati applicando un tasso forfettario del 25 per cento del
totale dei costi diretti ammissibili; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014  della  Commissione,
del 3 marzo 2014, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione
europea L 138 del 13 maggio 2014, e, in particolare,  l'art.  20  che
prevede che i  costi  indiretti  possano  essere  calcolati  mediante
l'applicazione  di  un  tasso  forfettario  stabilito   conformemente
all'art. 29, paragrafo 1, del citato regolamento  (UE)  n.  1290/2013
per alcuni tipi di operazioni o  alcuni  progetti  facenti  parti  di
operazioni tra le quali quelle sostenute dal FESR comprese nei codici
056, 057 o in quelli da 060 a 065 dei campi di intervento di cui alla
tabella  1  dell'allegato  del  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
215/2014 della  Commissione,  del  7  marzo  2014,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L  69  dell'8  marzo  2014,  e
attuate nell'ambito di una delle priorita' di  investimento  previste
dall'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), paragrafo 2,  lettera  b),
paragrafo 3, lettere  a)  e  c),  e  paragrafo  4,  lettera  f),  del
regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 17 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 347 del 20 dicembre 2013; 
  Visto il Programma operativo nazionale «Imprese  e  competitivita'»
2014-2020 FESR, adottato  con  decisione  della  Commissione  europea
C(2015) 4444 final, del 23 giugno 2015, come modificato con decisione
della Commissione europea C(2015) 8450 final, del 24  novembre  2015,
con decisione della Commissione europea C(2017)  8390  final,  del  7
dicembre 2017 e con decisione C(2018) 9117  final,  del  19  dicembre
2018; 
  Visto il decreto del direttore generale per  il  coordinamento,  la
promozione  e  la  valorizzazione   della   ricerca   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello
sviluppo economico, prot. n. 116  del  24  gennaio  2018,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 maggio 2018,
n. 106, relativo alla «Semplificazione in materia di costi  a  valere
sui  programmi   operativi   FESR   2014-2020:   approvazione   della
metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per
le  spese  del  personale  dei  progetti  di   ricerca   e   sviluppo
sperimentale» registrato dall'Ufficio centrale di bilancio in data  2
marzo al n. 69 e dalla Corte dei conti in data 9  marzo  2018  al  n.
1-465; 
  Tenuto conto che in premessa al predetto  decreto  direttoriale  24
gennaio 2018, e' previsto che le tabelle standard  di  costi  unitari
per la rendicontazione delle spese  del  personale  dei  progetti  di
ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'Allegato  2  del  medesimo
decreto possano essere utilizzate, oltre che per tutte le  iniziative
finanziate con risorse  a  valere  sul  FESR,  anche  per  iniziative
analoghe finanziate con fonti nazionali o regionali; 
  Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea  (TFUE)  ed
in particolare l'art. 187 che specifica  che  l'Unione  europea  (UE)
puo' creare imprese comuni (Joint Undertaking - JU) o qualsiasi altra
struttura necessaria  per  l'esecuzione  dei  programmi  di  ricerca,
sviluppo  tecnologico  e  dimostrazione  dell'Unione  attraverso   la
promozione delle Iniziative Tecnologiche Congiunte (Joint  Technology
Initiatives  -  JTIs),  finalizzate   al   sostegno   della   ricerca
cooperativa in Europa nei settori di  importanza  strategica  per  la
ricerca e lo sviluppo tecnologico, che richiedono la mobilitazione di
risorse ed investimenti ingenti, sia pubblici  che  privati,  per  la
realizzazione di obiettivi ambiziosi e su larga scala; 
  Visto il regolamento (UE) n. 561/2014, e  successive  modificazioni
ed integrazioni, della Commissione  del  6  maggio  2014,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  legge  n.  169  del  7
giugno 2014,  che  istituisce  l'impresa  comune  ECSEL  (Electronics
Components and Systems for European Leadership); 
  Tenuto  conto  che   l'Iniziativa   tecnologica   congiunta   ECSEL
rappresenta  il  pilastro  portante   della   strategia   industriale
dell'Unione europea nel campo dell'elettronica, intesa a contribuire,
attraverso il finanziamento di progetti innovativi, sia allo sviluppo
di un'industria europea competitiva nel settore dei componenti e  dei
sistemi elettronici a livello internazionale, sia ad  armonizzare  le
strategie degli Stati membri in modo da attrarre investimenti privati
e contribuire  all'efficacia  dei  finanziamenti  pubblici,  evitando
un'inutile  duplicazione  e  frammentazione  degli  sforzi,   nonche'
agevolando la partecipazione di quanti sono impegnati nella ricerca e
nell'innovazione; 
  Considerata  l'esigenza  di  sostenere,  nell'attuale   congiuntura
economica, la  competitivita'  di  specifici  ambiti  territoriali  o
settoriali attraverso un intervento in grado di sviluppare condizioni
favorevoli agli investimenti nella conoscenza e nell'innovazione e di
promuovere relazioni piu' strette tra la comunita' dei ricercatori  e
l'industria,  contribuendo  a  stimolare  l'innovazione   scientifica
tecnologica  in  modo  da  conseguire  una   crescita   intelligente,
sostenibile e inclusiva nell'Unione europea; 
  Ritenuto, ai fini di una maggiore concentrazione ed efficacia della
misura agevolativa, di riservare il presente intervento  al  sostegno
dei progetti dei soggetti  italiani  selezionati  nei  bandi  emanati
dalle agenzie, dalle imprese comuni o da altri organismi  dell'Unione
europea; 
  Visto il decreto del direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico  6  agosto  2015,  che
istituisce lo strumento di garanzia  per  la  copertura  del  rischio
legato alla mancata restituzione delle  somme  erogate  a  titolo  di
anticipazione nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni  e
integrazioni,  che   detta   norme   in   materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  123,  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Vista la legge 11 novembre 2011, n.  180,  recante  «Norme  per  la
tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  sono  adottate  le  seguenti
definizioni: 
    a)  «Centro  di  ricerca»:  impresa  con  personalita'  giuridica
autonoma  che  svolge  attivita'  di  ricerca  di  base,  di  ricerca
industriale  o  di  sviluppo  sperimentale,  non   rientrante   nella
definizione di Organismo di ricerca; 
    b) «collaborazione effettiva»: la collaborazione tra  almeno  due
soggetti indipendenti, ossia che non si trovino nelle  condizioni  di
cui all'art. 2359 del codice civile  o  che  non  siano  partecipate,
anche cumulativamente o per via  indiretta,  per  almeno  il  25  per
cento, da  medesimi  altri  soggetti,  finalizzata  allo  scambio  di
conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune
basato sulla divisione del lavoro, nella quale i soggetti definiscono
di  comune  accordo  la  portata  del  progetto  di   collaborazione,
contribuiscono alla sua attuazione e ne  condividono  i  rischi  e  i
risultati; 
    c) «contratto di rete»: il contratto di  cui  all'art.  3,  comma
4-ter, del decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33,  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    d) «Fondo per la crescita sostenibile»: il Fondo di cui  all'art.
23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
    e) «istituzioni UE»: qualsiasi organismo, istituzione  o  impresa
comune che opera a livello centralizzato per l'Unione europea; 
    f) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico; 
    g) «Organismo di ricerca»: un'entita' (ad esempio, universita'  o
istituti  di  ricerca,  agenzie  incaricate  del   trasferimento   di
tecnologia,  intermediari  dell'innovazione,  entita'   collaborative
reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente  dal  suo
status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o
fonte di finanziamento, la cui finalita'  principale  consiste  nello
svolgere in maniera indipendente attivita' di  ricerca  fondamentale,
di ricerca industriale o di sviluppo  sperimentale  o  nel  garantire
un'ampia  diffusione  dei  risultati  di  tali   attivita'   mediante
l'insegnamento, la pubblicazione o il  trasferimento  di  conoscenze.
Qualora  tale  entita'  svolga   anche   attivita'   economiche,   il
finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono
formare oggetto di contabilita' separata.  Le  imprese  in  grado  di
esercitare un'influenza decisiva  su  tale  entita',  ad  esempio  in
qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun  accesso
preferenziale ai risultati generati; 
    h) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato
1 del Regolamento GBER; 
    i) «Regolamento GBER»: il  regolamento  (UE)  n.  651/2014  della
Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno  2014,  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento  dell'Unione
europea; 
    l) «ricerca industriale»: la ricerca pianificata  o  le  indagini
critiche  miranti  ad  acquisire  nuove  conoscenze  e  capacita'  da
utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o  servizi  o  per
apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi  o  servizi
esistenti. Essa comprende  la  creazione  di  componenti  di  sistemi
complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di
laboratorio o in un ambiente  dotato  di  interfacce  di  simulazione
verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota,  se  cio'
e' necessario ai fini della ricerca industriale,  in  particolare  ai
fini della convalida di tecnologie generiche; 
    m) «sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la  combinazione,  la
strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e  di  altro  tipo  allo
scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o  migliorati.
Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate  alla
definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di
nuovi  prodotti,  processi  o  servizi.  Rientrano   nello   sviluppo
sperimentale  la  costruzione  di  prototipi,  la  dimostrazione,  la
realizzazione di prodotti  pilota,  test  e  convalida  di  prodotti,
processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente  che
riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo  primario
e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti,  processi
e servizi  che  non  sono  sostanzialmente  definitivi.  Lo  sviluppo
sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di
un  prodotto  pilota  utilizzabile  per  scopi  commerciali  che   e'
necessariamente il prodotto commerciale finale  e  il  cui  costo  di
fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini
di  dimostrazione  e  di  convalida.  Lo  sviluppo  sperimentale  non
comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche  periodiche
apportate a prodotti, linee di produzione, processi di  fabbricazione
e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali
modifiche rappresentino miglioramenti; 
    n)  «tecnologie  abilitanti  fondamentali»:  le  tecnologie   del
Programma «Orizzonte 2020» (programma quadro di ricerca e innovazione
di cui alla  comunicazione  della  Commissione  europea  COM(2011)808
definitivo del 30 novembre 2011)  riportate  nell'allegato  n.  1  al
presente decreto, caratterizzate da un'alta intensita' di  conoscenza
e associate a un'elevata intensita' di ricerca e sviluppo, a cicli di
innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti  di
lavoro altamente qualificati.