Art. 10 
 
                             Variazioni 
 
  1. Le variazioni ai progetti di ricerca e  sviluppo  devono  essere
tempestivamente comunicate al Ministero con una argomentata relazione
corredata di idonea documentazione. 
  2. Nel caso di variazioni conseguenti  a  operazioni  straordinarie
dell'assetto    aziendale     (fusione/incorporazione,     scissione,
conferimento  o  cessione   di   ramo   d'azienda,   con   esclusione
dell'affitto di ramo d'azienda)  che  comportino  la  variazione  del
progetto da agevolare o agevolato, ovvero conseguenti  alla  rinuncia
di uno o piu' dei soggetti co-proponenti di un progetto congiunto, il
soggetto proponente o beneficiario (il capofila, nel caso di progetti
congiunti) deve darne tempestiva comunicazione, con  una  argomentata
relazione  corredata  di  idonea  documentazione,  al  Ministero  che
procede,  nel  termine  di  trenta  giorni  dal   ricevimento   della
comunicazione stessa, alle opportune verifiche e valutazioni, secondo
le disposizioni contenute nella circolare 14 maggio 2018, n. 1447 del
direttore generale per gli incentivi alle imprese del  Ministero,  al
fine  dell'espressione  dell'eventuale  assenso   alla   prosecuzione
dell'iter  agevolativo,  ovvero  alla  decadenza  della  domanda   di
agevolazioni o alla  revoca  totale  o  parziale  delle  agevolazioni
concesse. 
  3. Fino a quando le proposte di  variazione  di  cui  al  comma  2,
nonche' le proposte  di  variazione  riguardanti  gli  obiettivi  del
progetto,  non  siano  state  assentite  dal  Ministero,  e'  sospesa
l'erogazione delle agevolazioni. 
  4. Tutte le variazioni diverse da quelle indicate ai commi 2  e  3,
compresa l'eventuale modifica della tempistica di realizzazione, sono
valutate dal Ministero che,  in  caso  di  approvazione,  informa  il
soggetto beneficiario  entro  trenta  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione di variazione,  procedendo  alla  normale  prosecuzione
dell'iter agevolativo.