Art. 11 
 
                        Controlli e ispezioni 
 
  1. In ogni fase  del  procedimento  il  Ministero  puo'  effettuare
controlli  e  ispezioni  sulle  iniziative  agevolate,  al  fine   di
verificare le condizioni per la fruizione  e  il  mantenimento  delle
agevolazioni,  nonche'  lo  stato  di  attuazione  degli   interventi
finanziati. 
  2. I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire e  ad  agevolare
le attivita' di controllo da parte del Ministero, nonche' a mettere a
disposizione tutte le necessarie informazioni  e  tutti  i  documenti
giustificativi  relativi  alle  spese  e  ai   costi   ammessi   alle
agevolazioni. La documentazione amministrativa e  contabile  relativa
alle spese e ai costi ammessi deve essere  conservata,  ai  sensi  di
quanto previsto dalle norme nazionali in materia,  per  almeno  dieci
anni dal pagamento del saldo delle agevolazioni. Al fine di garantire
il rispetto di quanto previsto dall'art. 140 del regolamento (UE)  n.
1303/2013, il Ministero puo' stabilire un  termine  maggiore  per  la
conservazione della predetta documentazione, dandone comunicazione al
soggetto beneficiario. In ogni caso, i  documenti  giustificativi  di
spesa devono essere conservati sotto forma di originali  o,  in  casi
debitamente giustificati, sotto forma  di  copie  autenticate,  o  su
supporti per i  dati  comunemente  accettati,  comprese  le  versioni
elettroniche  di  documenti  originali  o   i   documenti   esistenti
esclusivamente in versione elettronica.