Art. 13 
 
                               Revoche 
 
  1. Le  agevolazioni  sono  revocate,  in  tutto  o  in  parte,  con
provvedimento del Ministero, in caso di: 
    a)  verifica  dell'assenza   di   uno   o   piu'   requisiti   di
ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare  per
fatti comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili; 
    b) fallimento  del  soggetto  beneficiario  ovvero  apertura  nei
confronti del medesimo di altra procedura  concorsuale,  fatto  salvo
quanto previsto al comma 5 del presente articolo; 
    c) mancata realizzazione del progetto di ricerca e sviluppo; 
    d) mancato raggiungimento degli obiettivi previsti  dal  progetto
di ricerca e sviluppo, fatti salvi i casi  di  forza  maggiore,  caso
fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili; 
    e) mancato avvio del progetto nei termini  indicati  all'art.  4,
comma 2, lettera c); 
    f) mancata presentazione del primo stato  di  avanzamento  lavori
entro diciotto mesi dalla data del decreto di concessione; 
    g) mancato rispetto dei termini  massimi  previsti  dall'art.  4,
comma 2, lettera e), per la realizzazione del progetto; 
    h) mancata trasmissione  della  documentazione  finale  di  spesa
entro tre mesi dalla conclusione del progetto; 
    i)  mancata  restituzione  protratta  per  oltre  un  anno  degli
interessi di  preammortamento  ovvero  delle  rate  di  finanziamento
concesso; 
    l) cessazione dell'attivita' economica dell'impresa  beneficiaria
nelle unita' produttive interessate dalla realizzazione del progetto,
ovvero rilocalizzazione di tale attivita' al di fuori del  territorio
di competenza del presente intervento agevolativo,  nei  cinque  anni
successivi alla data di conclusione del  progetto  agevolato,  ovvero
tre anni nel caso di PMI; 
    m) in tutti gli altri casi previsti dal decreto di concessione. 
  2. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere a),
b), c), d), e), f) e l), la revoca delle agevolazioni e'  totale;  in
tali casi il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote  residue
ancora da erogare  e  deve  restituire  il  beneficio  gia'  erogato,
maggiorato  degli  interessi  di  legge  e,  ove   ne   ricorrano   i
presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art.
9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 
  3. Con riferimento ai casi di revoca di cui al comma 1, lettere  g)
e h), la revoca delle agevolazioni  e'  parziale;  in  tali  casi  e'
riconosciuta esclusivamente la quota parte di  agevolazioni  relativa
alle attivita' effettivamente realizzate,  qualora  si  configuri  il
raggiungimento di obiettivi parziali significativi. 
  4. Con riferimento al caso di revoca di cui al comma 1, lettera i),
la revoca e' commisurata alla quota di  finanziamento  agevolato  non
restituita. 
  5. Nel caso di apertura nei confronti del soggetto beneficiario  di
una procedura concorsuale diversa dal fallimento, il Ministero valuta
la compatibilita' della procedura medesima con  la  prosecuzione  del
progetto  di  ricerca  e  sviluppo  interessato  dalle  agevolazioni,
concedendo, ove necessario, una proroga  aggiuntiva  del  termine  di
realizzazione del progetto non superiore  a  due  anni.  A  tal  fine
l'istanza,  corredata  di   argomentata   relazione   e   di   idonea
documentazione,  e'  presentata  al   Ministero   che   verifica   la
documentazione  prodotta  e  sospende   le   erogazioni   fino   alla
determinazione in ordine alla revoca delle  agevolazioni,  ovvero  in
ordine alla prosecuzione del progetto di ricerca e sviluppo. 
  6. Il Ministero si riserva di valutare il mantenimento o meno delle
agevolazioni nel caso in cui, nei cinque anni successivi alla data di
conclusione del progetto agevolato, ovvero tre anni nel caso di  PMI,
il soggetto  beneficiario  riduca  i  livelli  occupazionali  e/o  la
capacita' produttiva, in misura tale da  incidere  negativamente  sul
raggiungimento degli obiettivi connessi alle  ricadute  economiche  e
industriali dei progetti agevolati.