Art. 14 Applicazione pilota al bando ECSEL 2020 1. Per le finalita' di cui all'art. 2, e per contribuire allo sviluppo di una industria forte e competitiva nel settore dei componenti e dei sistemi elettronici, sono destinati al cofinanziamento dei progetti delle imprese italiane selezionati nel bando emanato nel corso del 2020 da ECSEL IA - Innovation actions, euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 2. 2. Una quota pari al 60 per cento delle risorse di cui al comma 1, e' riservata ai progetti di ricerca e sviluppo proposti da PMI e da reti di imprese. 3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 4, ai fini dell'ammissibilita' alle agevolazioni i progetti di ricerca e sviluppo devono prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) e non superiori a euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00). 4. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensita' massime di aiuto previste dall'art. 6, nella forma del contributo alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue: a) 20 per cento per le imprese di grande dimensione; b) 25 per cento per le PMI; c) 35 per cento per gli Organismi di ricerca. 5. I termini e le modalita' per la presentazione dei progetti sono definite dal Ministero con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese. 6. Con il provvedimento di cui al comma 5, sono altresi' definite le condizioni, i criteri di valutazione, i punteggi massimi e le soglie minime per la valutazione delle domande di agevolazione, le modalita' di concessione delle agevolazioni, gli indicatori di impatto dell'intervento e i valori-obiettivo di cui all'art. 25, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le modalita' di presentazione delle domande di erogazione, i criteri per la determinazione e la rendicontazione dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico delle imprese, nonche' gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo. 7. Gli oneri per gli adempimenti di cui all'art. 12, commi 2 e 3, sono posti a carico delle risorse di cui al comma 1, nel limite massimo del 3 per cento delle medesime risorse.