Art. 2 Ambito operativo e risorse utilizzabili 1. Al fine di promuovere relazioni piu' strette tra la comunita' dei ricercatori e l'industria, in modo da conseguire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nell'Unione europea e di sostenere la valorizzazione economica dell'innovazione sull'intero territorio nazionale attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative di alto profilo, il presente decreto definisce i criteri generali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale delle imprese italiane selezionati nei bandi emanati dalle istituzioni UE. 2. Per la concessione delle agevolazioni sono utilizzate le risorse a valere sulle disponibilita' del Fondo per la crescita sostenibile presenti nella contabilita' speciale n. 1201 che, per le finalita' di cui al presente decreto ed ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dall'art. 18, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, richiamati nelle premesse, sono attribuite alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla finalita' di cui all'art. 23, comma 2, lettera a), del medesimo decreto-legge e, qualora integrate da ulteriori risorse finanziarie comunitarie o da risorse nazionali, regionali e locali, sono trasferite dalla contabilita' speciale n. 1201 alla contabilita' speciale n. 1726 del Fondo per la crescita sostenibile relativa agli interventi, anche di natura non rotativa, cofinanziati dall'Unione europea o dalle regioni. 3. Le agevolazioni di cui al presente decreto soddisfano le condizioni del Regolamento GBER.