Art. 2 
 
               Ambito operativo e risorse utilizzabili 
 
  1. Al fine di promuovere relazioni piu' strette  tra  la  comunita'
dei ricercatori e l'industria, in modo  da  conseguire  una  crescita
intelligente,  sostenibile  e  inclusiva  nell'Unione  europea  e  di
sostenere la valorizzazione  economica  dell'innovazione  sull'intero
territorio nazionale attraverso la sperimentazione  e  l'adozione  di
soluzioni innovative di alto profilo, il presente decreto definisce i
criteri generali per la concessione ed erogazione delle  agevolazioni
in favore dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
delle  imprese  italiane  selezionati   nei   bandi   emanati   dalle
istituzioni UE. 
  2. Per la concessione delle agevolazioni sono utilizzate le risorse
a valere sulle disponibilita' del Fondo per la  crescita  sostenibile
presenti nella contabilita' speciale n. 1201 che, per le finalita' di
cui al presente decreto ed ai sensi di quanto previsto dall'art.  23,
comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134  e  dall'art.  18,
comma 2, del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013,
richiamati nelle premesse, sono attribuite alla sezione del Fondo per
la crescita sostenibile relativa alla finalita' di cui  all'art.  23,
comma 2, lettera a), del medesimo decreto-legge e, qualora  integrate
da ulteriori risorse finanziarie comunitarie o da risorse  nazionali,
regionali e locali, sono trasferite dalla  contabilita'  speciale  n.
1201 alla contabilita' speciale n. 1726 del  Fondo  per  la  crescita
sostenibile relativa agli interventi, anche di natura  non  rotativa,
cofinanziati dall'Unione europea o dalle regioni. 
  3. Le  agevolazioni  di  cui  al  presente  decreto  soddisfano  le
condizioni del Regolamento GBER.