Art. 4 
 
                        Progetti ammissibili 
 
  1. I progetti ammissibili alle  agevolazioni  devono  prevedere  la
realizzazione di attivita'  di  ricerca  industriale  e  di  sviluppo
sperimentale, strettamente connesse tra di  loro  in  relazione  agli
obiettivi  specifici  previsti  nei  singoli  bandi   emanati   dalle
istituzioni UE, finalizzate alla  realizzazione  di  nuovi  prodotti,
processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti o processi
o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie  abilitanti
fondamentali, riportate nell'allegato 1. 
  2. Ai fini dell'ammissibilita'  alle  agevolazioni  i  progetti  di
ricerca e sviluppo devono: 
    a) essere selezionati nei bandi emanati dalle istituzioni UE; 
    b) essere realizzati dai soggetti di cui all'art. 3, commi 1 e 2,
nell'ambito di una o piu' delle proprie  unita'  locali  ubicate  nel
territorio nazionale; 
    c) essere avviati  successivamente  alla  data  di  presentazione
della domanda di  agevolazioni  e,  comunque,  pena  la  revoca,  non
oltre tre mesi dalla data del decreto di  concessione.  Per  data  di
avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo
impegno giuridicamente  vincolante  ad  ordinare  attrezzature  o  di
qualsiasi altro impegno che  renda  irreversibile  l'investimento,  a
seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta  data  di
avvio deve essere espressamente indicata dal  soggetto  beneficiario,
che e' tenuto a trasmettere al Ministero, entro trenta  giorni  dalla
stessa data di avvio, una specifica dichiarazione resa ai sensi degli
articoli 47 e 76 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445; 
    d) avere una durata non inferiore a dodici mesi e non superiore a
trentasei mesi. Su richiesta motivata del soggetto  beneficiario,  il
Ministero puo' concedere una proroga del termine di  ultimazione  del
progetto non superiore a dodici mesi; 
    e) qualora presentati congiuntamente da piu' soggetti,  prevedere
che ciascun proponente sostenga almeno il  10  per  cento  dei  costi
complessivi ammissibili, se di grande dimensione, e almeno il  5  per
cento in tutti gli altri casi.