Art. 5 
 
                      Spese e costi ammissibili 
 
  1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le
spese e i costi relativi: 
    a) al personale dipendente del soggetto proponente o in  rapporto
di  collaborazione  con  contratto  a  progetto,  con  contratto   di
somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico  assegno  di
ricerca, limitatamente a  tecnici,  ricercatori  ed  altro  personale
ausiliario, nella misura in cui sono  impiegati  nelle  attivita'  di
ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi  del
personale con mansioni amministrative, contabili  e  commerciali.  Le
spese per il personale dipendente sono ammesse secondo la metodologia
di calcolo e le tabelle dei costi standard unitari per le  spese  del
personale di cui al decreto direttoriale 24 gennaio 2018 citato nelle
premesse del presente decreto; 
    b) agli strumenti ed alle attrezzature  di  nuova  fabbricazione,
nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il  progetto
di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il citato periodo di  utilizzo
sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono  ammissibili  solo
le quote di ammortamento fiscali ordinarie  relative  al  periodo  di
svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in  cui  gli
strumenti e le attrezzature, o parte  di  essi,  per  caratteristiche
d'uso siano contraddistinti da una vita utile pari o  inferiore  alla
durata del progetto, i  relativi  costi  possono  essere  interamente
rendicontati,  previa  attestazione  del  responsabile  tecnico   del
progetto e positiva valutazione del Soggetto gestore; 
    c) ai servizi di consulenza e agli altri servizi  utilizzati  per
l'attivita'   del   progetto   di   ricerca   e   sviluppo,   inclusa
l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati  di  ricerca,
dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata  alle
normali condizioni di mercato; 
    d) alle spese generali, ivi comprese le spese per comunicazione e
disseminazione dei risultati, calcolate  su  base  forfettaria  nella
misura del 25 per cento dei costi diretti ammissibili  del  progetto,
secondo quanto stabilito dall'art. 20 del regolamento  delegato  (UE)
n. 480/2014 e dall'art. 29 del regolamento (UE) n. 1290/2013; 
    e) ai materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto. 
  2. Ai sensi dell'art. 125, paragrafo 4, lettera b), del regolamento
(UE) n. 1303/2013,  il  soggetto  beneficiario  deve  dotarsi  di  un
sistema di  contabilita'  separata  o  di  un'adeguata  codificazione
contabile atta a tenere separate tutte  le  transazioni  relative  al
progetto agevolato; inoltre,  i  costi  sostenuti  nell'ambito  delle
attivita'   di   sviluppo   sperimentale   devono   essere   rilevati
separatamente da quelli  sostenuti  nell'ambito  delle  attivita'  di
ricerca industriale. 
  3. Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia  inferiore
a 500,00 euro al netto di IVA.