Art. 6 
 
                      Agevolazioni concedibili 
 
  1. Le agevolazioni  sono  concesse,  nei  limiti  delle  intensita'
massime di aiuto e delle soglie di  notifica  individuali  stabilite,
rispettivamente, dall'art. 25 e dall'art. 4 del Regolamento  GBER  ed
in raccordo con ciascun  intervento  emanato  dalle  istituzioni  UE,
nella forma del contributo diretto alla spesa e/o  del  finanziamento
agevolato. 
  2. Il finanziamento agevolato, se previsto,  non  e'  assistito  da
forme di garanzia,  fermo  restando  che  i  crediti  nascenti  dalla
ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque,  assistiti  da
privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge  27  dicembre
1997, n. 449. 
  3. Il finanziamento agevolato ha una durata compresa tra uno e otto
anni, oltre ad un periodo di preammortamento fino all'ultimazione del
progetto e, comunque, nel limite massimo di tre anni decorrenti dalla
data del decreto di concessione. E' facolta' dell'impresa rinunciare,
in tutto o in parte, al periodo di preammortamento. Il rimborso degli
interessi di preammortamento e delle  rate  di  ammortamento  avviene
secondo  le  modalita'  specificate  dal  Ministero  nel  decreto  di
concessione delle agevolazioni. 
  4. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al 20 per cento  del
tasso  di  riferimento,  vigente  alla  data  di  concessione   delle
agevolazioni,  fissato  sulla  base   di   quello   stabilito   dalla
Commissione    europea    e    pubblicato    nel    sito     internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html 
  5. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione, in  termini  di
equivalente sovvenzione lordo,  determinata  ai  sensi  del  presente
articolo, superi l'intensita'  massima  stabilita  dall'art.  25  del
Regolamento GBER, l'importo del  contributo  diretto  alla  spesa  e'
ridotto al fine di garantire il rispetto della  predetta  intensita'.
In particolare, per la quantificazione  dell'equivalente  sovvenzione
lordo del finanziamento  agevolato,  il  tasso  di  riferimento  deve
essere  definito,  a  partire  dal  tasso   base   pubblicato   dalla
Commissione         europea         nel         sito         internet
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates
.html - secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione
relativa alla  revisione  del  metodo  di  fissazione  dei  tassi  di
riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). 
  6. L'ammontare  delle  agevolazioni  e'  rideterminato  al  momento
dell'erogazione a saldo e non puo' essere superiore a quanto previsto
nel decreto di concessione. 
  7. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di  ricerca  e
sviluppo  di  cui  al  presente  decreto  non  sono  cumulabili,  con
riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che
si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art.  108
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea  o  comunicati  ai
sensi  dei  regolamenti  della  Commissione  che  dichiarano   alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle
concesse  sulla  base  del  regolamento  (UE)  n.   1407/2013   della
Commissione del 18  dicembre  2013  relativo  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis». Con il provvedimento  di  cui  all'art.  12,
comma 1, sono definite  le  procedure  atte  a  prevenire  il  doppio
finanziamento delle spese agevolate.