Art. 6 Agevolazioni concedibili 1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensita' massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dall'art. 25 e dall'art. 4 del Regolamento GBER ed in raccordo con ciascun intervento emanato dalle istituzioni UE, nella forma del contributo diretto alla spesa e/o del finanziamento agevolato. 2. Il finanziamento agevolato, se previsto, non e' assistito da forme di garanzia, fermo restando che i crediti nascenti dalla ripetizione delle agevolazioni erogate sono, comunque, assistiti da privilegio ai sensi dell'art. 24, comma 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 3. Il finanziamento agevolato ha una durata compresa tra uno e otto anni, oltre ad un periodo di preammortamento fino all'ultimazione del progetto e, comunque, nel limite massimo di tre anni decorrenti dalla data del decreto di concessione. E' facolta' dell'impresa rinunciare, in tutto o in parte, al periodo di preammortamento. Il rimborso degli interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento avviene secondo le modalita' specificate dal Ministero nel decreto di concessione delle agevolazioni. 4. Il tasso agevolato di finanziamento e' pari al 20 per cento del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione europea e pubblicato nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html 5. Qualora il valore complessivo dell'agevolazione, in termini di equivalente sovvenzione lordo, determinata ai sensi del presente articolo, superi l'intensita' massima stabilita dall'art. 25 del Regolamento GBER, l'importo del contributo diretto alla spesa e' ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensita'. In particolare, per la quantificazione dell'equivalente sovvenzione lordo del finanziamento agevolato, il tasso di riferimento deve essere definito, a partire dal tasso base pubblicato dalla Commissione europea nel sito internet http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates .html - secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). 6. L'ammontare delle agevolazioni e' rideterminato al momento dell'erogazione a saldo e non puo' essere superiore a quanto previsto nel decreto di concessione. 7. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art. 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». Con il provvedimento di cui all'art. 12, comma 1, sono definite le procedure atte a prevenire il doppio finanziamento delle spese agevolate.