Art. 8 
 
              Istruttoria delle domande di agevolazioni 
 
  1.  Il  Ministero  procede   all'istruttoria   delle   domande   di
agevolazioni nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione  e
provvede all'istruttoria amministrativa, finanziaria e tecnica, sulla
base della documentazione presentata. In tale ambito, in particolare,
valuta: 
    a)  le   caratteristiche   tecnico-economico-finanziarie   e   di
ammissibilita' del soggetto proponente; 
    b) la coerenza della proposta con le finalita' dichiarate  e  con
quelle di cui al presente decreto; 
    c)     la     fattibilita'     tecnica,     la     sostenibilita'
economico-finanziaria, la qualita' tecnica e l'impatto  del  progetto
di  ricerca  e  sviluppo,  la   sussistenza   delle   condizioni   di
ammissibilita' dello stesso, con  particolare  riferimento  a  quanto
indicato agli articoli 3, 4 e 5; 
    d) le caratteristiche del soggetto proponente, la qualita'  della
proposta progettuale e l'impatto del progetto sulla base dei  criteri
e dei punteggi stabiliti con il provvedimento  di  cui  all'art.  12,
comma  1,  verificando  il  superamento  o  meno  delle   soglie   di
ammissibilita' fissate nel  medesimo  provvedimento.  Il  superamento
delle soglie di ammissibilita' costituisce una condizione  necessaria
per  la  conclusione  con  esito  positivo  dell'istruttoria  ma  non
sufficiente,  essendo  l'esito  finale  subordinato  alla  favorevole
valutazione complessiva dell'intero progetto; 
    e) la pertinenza e la congruita' delle spese e dei costi previsti
dal progetto  di  ricerca  e  sviluppo,  nel  rispetto  dei  relativi
parametri, determinando il costo complessivo ammissibile, nonche'  le
agevolazioni nelle forme e nelle misure previste dal presente decreto
e nel rispetto delle intensita' massime di aiuto indicate all'art. 6; 
    f) la disponibilita' delle risorse finanziarie necessarie. 
  2. Qualora, a seguito dello svolgimento dell'attivita'  istruttoria
di cui al comma 1, il  costo  complessivo  ammissibile  del  progetto
dovesse scendere  al  di  sotto  della  soglia  minima  prevista  dal
provvedimento di cui all'art. 12, comma 1, a causa di  una  riduzione
superiore al 20 per cento delle  spese  e  dei  costi  esposti  nella
proposta progettuale, il progetto viene dichiarato non ammissibile. 
  3. Nel caso in cui le valutazioni di natura tecnica di cui al comma
1 siano effettuate nell'ambito del processo di  selezione  dei  bandi
emanati dalle istituzioni UE, il Ministero verifica  i  requisiti  di
ammissibilita' di cui agli articoli 3 e 4, ed effettua  l'istruttoria
amministrativa e finanziaria sulle base dei criteri  individuati  con
il provvedimento di cui all'art. 12, comma 1.