Art. 9 Erogazione delle agevolazioni 1. Le agevolazioni sono erogate dal Ministero, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dai soggetti beneficiari, in non piu' di cinque soluzioni, piu' l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento del progetto. 2. Le richieste di erogazione devono essere trasmesse al Ministero secondo le modalita' indicate con il provvedimento di cui all'art. 12, comma 1. Con il medesimo provvedimento sono resi disponibili gli schemi per le richieste di erogazione, nonche' i criteri e le modalita' per la rendicontazione dei costi ammissibili. 3. Ai fini dell'erogazione per stati di avanzamento, il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle attivita' svolte e alle spese e ai costi effettivamente sostenuti in un periodo temporale pari a un semestre o a un multiplo di semestre, a partire dalla data del decreto di concessione ovvero, nel caso in cui il progetto sia avviato successivamente al decreto di concessione, a partire dalla data di effettivo avvio delle attivita'. La prima erogazione puo' riguardare le spese e i costi sostenuti fino alla data del decreto di concessione, indipendentemente dalla cadenza semestrale. Le spese e i costi effettivamente sostenuti devono essere comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, ad eccezione delle categorie di spesa per le quali sono applicate le opzioni di costo semplificate ai sensi degli articoli 67 e 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013, come individuate dal provvedimento di cui all'art. 12, comma 1. I pagamenti dei titoli di spesa e dei costi devono essere effettuati con modalita' che consentano la loro piena tracciabilita' e la loro riconducibilita' alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono. 4. La prima erogazione puo' essere disposta a titolo di anticipazione, per l'intero finanziamento agevolato, ovvero nel limite massimo del 30 per cento del totale delle agevolazioni concesse, in favore delle imprese di ogni dimensione, esclusivamente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa. In alternativa alla presentazione delle citate garanzie, per l'erogazione a titolo di anticipazione del finanziamento agevolato le imprese possono avvalersi dello strumento di garanzia istituito ai sensi del decreto direttoriale 6 agosto 2015 citato in premessa, contribuendo al finanziamento dello strumento con una quota proporzionale all'anticipazione richiesta nella misura e secondo le modalita' di versamento definite con il provvedimento di cui all'art. 12, comma 1.