Art. 2 
 
           Finalita' e criteri di utilizzazione del fondo 
 
  1. Le risorse attribuite al fondo di cui all'art. 1, comma 26 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, e iscritte sul capitolo  7446  «Fondo
per  l'integrazione  delle  risorse  necessarie  agli  interventi  di
demolizione di opere abusive», piano gestionale  1,  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
integrative delle risorse dei comuni, pari a 5 milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2018 e 2019, sono utilizzate prioritariamente  in
relazione agli abusi riguardanti edifici o  ampliamenti  edilizi  con
volumetrie pari o superiori a 450 m³ insistenti sulle seguenti aree: 
    a) aree demaniali o di proprieta' di altri enti pubblici; 
    b) aree a rischio idrogeologico; 
    c) aree sismiche con categoria di sottosuolo A, B, C, D,  di  cui
al decreto ministeriale 17 gennaio 2018; 
    d) aree sottoposte a tutela ai sensi del decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42; 
    e)  aree  sottoposte  a  tutela  delle  aree  naturali   protette
appartenenti alla rete natura 2000. 
  2.  Le  risorse  di  cui  al  comma  1,  eventualmente  disponibili
all'esito dell'utilizzo prioritario ivi indicato, sono utilizzate  in
relazione alle medesime  tipologie  di  abusi  edilizi  e  aree,  con
riferimento a volumetrie pari o superiori a 250 m³ e inferiori a  450
m³. 
  3. Al fine di ottimizzare l'utilizzo  delle  risorse  assegnate  al
fondo di cui  al  comma  1,  alle  richieste  riguardanti  gli  abusi
relativi a edifici o ampliamenti edilizi con volumetria  inferiore  a
250  m³  possono  essere  destinate  eventuali  risorse   disponibili
all'esito dell'utilizzo di cui ai commi 1 e 2.