Art. 3 Criteri di ripartizione delle risorse attribuite al fondo 1. Le risorse del «Fondo demolizioni» sono assegnate ai comuni, nei limiti delle diponibilita' finanziarie annuali, a seguito dell'istruttoria positiva delle richieste presentate secondo le modalita' indicate all'art. 6 del presente decreto. 2. La ripartizione delle risorse assicura la realizzazione di almeno un intervento di demolizione in ciascuna regione, individuato a partire dalla maggiore volumetria dello stesso, fermo restando quanto indicato all'art. 2 del presente decreto. Per gli interventi di pari cubatura, i comuni ne indicano l'ordine prioritario. 3. Le somme assegnate ai Comuni per ciascun intervento sono pari al 50% del costo totale dello stesso, indicato al momento della presentazione della domanda e risultante dal quadro tecnico economico. 4. Fermo restando quanto stabilito nei commi 1 e 2 e 3 del presente articolo, qualora l'ammontare delle risorse disponibili non sia sufficiente a soddisfare il fabbisogno complessivo nazionale per i contributi richiesti, a parita' di volumetrie, si applica il criterio cronologico di presentazione della domanda. 5. Entro tre mesi dal termine per la presentazione delle domande di contributo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e' approvato l'elenco degli interventi ammessi al contributo ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e del presente decreto, con indicazione delle relative somme assegnate poste a carico del «Fondo demolizioni». 6. I comuni provvedono all'affidamento dei lavori e alla stipulazione del contratto con l'impresa entro dodici mesi dall'assegnazione di cui al comma 5, pena la revoca del contributo. 7. I comuni concludono gli interventi nel termine di ventiquattro mesi dalla data di assegnazione dei contributi di cui al comma 5, pena la revoca del contributo. Con provvedimento motivato, i comuni possono chiedere alla competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una proroga della data di ultimazione di detti lavori, di durata non superiore a ulteriori ventiquattro mesi, in considerazione della dimensione delle caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera da demolire. 8. Qualora un comune non abbia effettuato la demolizione degli abusi edilizi entro i termini stabiliti, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano operano secondo quanto previsto dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.