Art. 3 
 
      Criteri di ripartizione delle risorse attribuite al fondo 
 
  1. Le risorse del «Fondo demolizioni» sono assegnate ai comuni, nei
limiti   delle   diponibilita'   finanziarie   annuali,   a   seguito
dell'istruttoria  positiva  delle  richieste  presentate  secondo  le
modalita' indicate all'art. 6 del presente decreto. 
  2. La ripartizione  delle  risorse  assicura  la  realizzazione  di
almeno un intervento di demolizione in ciascuna regione,  individuato
a partire dalla maggiore  volumetria  dello  stesso,  fermo  restando
quanto indicato all'art. 2 del presente decreto. Per  gli  interventi
di pari cubatura, i comuni ne indicano l'ordine prioritario. 
  3. Le somme assegnate ai Comuni per ciascun intervento sono pari al
50%  del  costo  totale  dello  stesso,  indicato  al  momento  della
presentazione  della  domanda  e  risultante   dal   quadro   tecnico
economico. 
  4. Fermo restando quanto stabilito nei commi 1 e 2 e 3 del presente
articolo, qualora  l'ammontare  delle  risorse  disponibili  non  sia
sufficiente a soddisfare il fabbisogno complessivo  nazionale  per  i
contributi richiesti, a parita' di volumetrie, si applica il criterio
cronologico di presentazione della domanda. 
  5. Entro tre mesi dal termine per la presentazione delle domande di
contributo, con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  e'  approvato  l'elenco  degli  interventi   ammessi   al
contributo ai sensi dell'art. 1, comma 26, della  legge  27  dicembre
2017, n. 205 e del presente decreto, con indicazione  delle  relative
somme assegnate poste a carico del «Fondo demolizioni». 
  6.  I  comuni  provvedono  all'affidamento  dei   lavori   e   alla
stipulazione  del   contratto   con   l'impresa   entro dodici   mesi
dall'assegnazione di cui al comma 5, pena la revoca del contributo. 
  7. I comuni concludono gli interventi nel termine  di  ventiquattro
mesi dalla data di assegnazione dei contributi di  cui  al  comma  5,
pena la revoca del contributo. Con provvedimento motivato,  i  comuni
possono chiedere alla competente  direzione  generale  del  Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti  una  proroga  della  data  di
ultimazione di detti lavori, di  durata  non  superiore  a  ulteriori
ventiquattro  mesi,  in   considerazione   della   dimensione   delle
caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera da demolire. 
  8. Qualora un comune non  abbia  effettuato  la  demolizione  degli
abusi edilizi entro i termini stabiliti, le regioni  e  le  Provincie
autonome  di  Trento  e  Bolzano  operano  secondo  quanto   previsto
dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n.  380/2001
e successive modificazioni ed integrazioni.