Art. 3
Criteri di ripartizione delle risorse attribuite al fondo
1. Le risorse del «Fondo demolizioni» sono assegnate ai comuni, nei
limiti delle diponibilita' finanziarie annuali, a seguito
dell'istruttoria positiva delle richieste presentate secondo le
modalita' indicate all'art. 6 del presente decreto.
2. La ripartizione delle risorse assicura la realizzazione di
almeno un intervento di demolizione in ciascuna regione, individuato
a partire dalla maggiore volumetria dello stesso, fermo restando
quanto indicato all'art. 2 del presente decreto. Per gli interventi
di pari cubatura, i comuni ne indicano l'ordine prioritario.
3. Le somme assegnate ai Comuni per ciascun intervento sono pari al
50% del costo totale dello stesso, indicato al momento della
presentazione della domanda e risultante dal quadro tecnico
economico.
4. Fermo restando quanto stabilito nei commi 1 e 2 e 3 del presente
articolo, qualora l'ammontare delle risorse disponibili non sia
sufficiente a soddisfare il fabbisogno complessivo nazionale per i
contributi richiesti, a parita' di volumetrie, si applica il criterio
cronologico di presentazione della domanda.
5. Entro tre mesi dal termine per la presentazione delle domande di
contributo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, e' approvato l'elenco degli interventi ammessi al
contributo ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre
2017, n. 205 e del presente decreto, con indicazione delle relative
somme assegnate poste a carico del «Fondo demolizioni».
6. I comuni provvedono all'affidamento dei lavori e alla
stipulazione del contratto con l'impresa entro dodici mesi
dall'assegnazione di cui al comma 5, pena la revoca del contributo.
7. I comuni concludono gli interventi nel termine di ventiquattro
mesi dalla data di assegnazione dei contributi di cui al comma 5,
pena la revoca del contributo. Con provvedimento motivato, i comuni
possono chiedere alla competente direzione generale del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti una proroga della data di
ultimazione di detti lavori, di durata non superiore a ulteriori
ventiquattro mesi, in considerazione della dimensione delle
caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera da demolire.
8. Qualora un comune non abbia effettuato la demolizione degli
abusi edilizi entro i termini stabiliti, le regioni e le Provincie
autonome di Trento e Bolzano operano secondo quanto previsto
dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001
e successive modificazioni ed integrazioni.