Art. 4 Assegnazione delle economie 1. Le economie derivanti dalle procedure di affidamento dei lavori per gli interventi ammessi al contributo restano assegnate ai comuni fino alla emissione del certificato di avvenuta ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione dell'intervento. 2. Le risorse inutilizzate di cui al comma 1 sono restituite e riversate al bilancio dello Stato, secondo le modalita' di cui all'art. 5, da parte della competente direzione generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.