Art. 4
Assegnazione delle economie
1. Le economie derivanti dalle procedure di affidamento dei lavori
per gli interventi ammessi al contributo restano assegnate ai comuni
fino alla emissione del certificato di avvenuta ultimazione dei
lavori e di regolare esecuzione dell'intervento.
2. Le risorse inutilizzate di cui al comma 1 sono restituite e
riversate al bilancio dello Stato, secondo le modalita' di cui
all'art. 5, da parte della competente direzione generale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.