Art. 4 
 
                     Assegnazione delle economie 
 
  1. Le economie derivanti dalle procedure di affidamento dei  lavori
per gli interventi ammessi al contributo restano assegnate ai  comuni
fino alla emissione  del  certificato  di  avvenuta  ultimazione  dei
lavori e di regolare esecuzione dell'intervento. 
  2. Le risorse inutilizzate di cui al  comma  1  sono  restituite  e
riversate al bilancio  dello  Stato,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'art.  5,  da  parte  della  competente  direzione  generale   del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.