Art. 7
Trasferimento dei fondi
1. Le risorse assegnate con il decreto di cui all'art. 3, comma 5,
iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, sul cap. 7446, piano gestionale 1, pari a 5 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, sono trasferite, nei
limiti delle disponibilita' annuali iscritte in bilancio,
direttamente ai comuni dalla competente direzione generale del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le seguenti
modalita':
a. trasferimento del 50% dell'importo del contributo a seguito
dell'assegnazione disposta con il decreto di cui all'art. 3, comma 5;
b. trasferimento del saldo sulla base della rendicontazione delle
spese effettivamente sostenute per l'esecuzione dell'intero
intervento e previa presentazione del certificato di ultimazione dei
lavori e di regolare esecuzione. Le richieste per l'erogazione del
saldo sono presentate tramite il modulo elettronico reso disponibile
nel sistema informatico di cui all'art. 6, comma 1.
2. In caso di parziale o mancata realizzazione degli interventi
ammessi al contributo ai sensi del decreto di cui all'art. 3, comma
5, le somme eventualmente trasferite ai comuni, comprensive di
interessi e rivalutazioni, sono restituite e riversate al bilancio
dello Stato, capo XV, capitolo 3570, art. 04 e la relativa quietanza
e' caricata nel sistema informatico di cui all'art. 6, comma 1.