Art. 7 
 
                       Trasferimento dei fondi 
 
  1. Le risorse assegnate con il decreto di cui all'art. 3, comma  5,
iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, sul cap. 7446, piano gestionale 1, pari a 5  milioni
di euro per ciascuno degli anni 2018 e  2019,  sono  trasferite,  nei
limiti   delle   disponibilita'   annuali   iscritte   in   bilancio,
direttamente  ai  comuni  dalla  competente  direzione  generale  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo  le  seguenti
modalita': 
    a. trasferimento del 50% dell'importo del  contributo  a  seguito
dell'assegnazione disposta con il decreto di cui all'art. 3, comma 5; 
    b. trasferimento del saldo sulla base della rendicontazione delle
spese   effettivamente   sostenute   per   l'esecuzione   dell'intero
intervento e previa presentazione del certificato di ultimazione  dei
lavori e di regolare esecuzione. Le richieste  per  l'erogazione  del
saldo sono presentate tramite il modulo elettronico reso  disponibile
nel sistema informatico di cui all'art. 6, comma 1. 
  2. In caso di parziale o  mancata  realizzazione  degli  interventi
ammessi al contributo ai sensi del decreto di cui all'art.  3,  comma
5, le  somme  eventualmente  trasferite  ai  comuni,  comprensive  di
interessi e rivalutazioni, sono restituite e  riversate  al  bilancio
dello Stato, capo XV, capitolo 3570, art. 04 e la relativa  quietanza
e' caricata nel sistema informatico di cui all'art. 6, comma 1.