Art. 8 Monitoraggio e controlli a campione 1. Il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente decreto, in particolare la verifica delle informazioni correlate alla stipulazione del contratto con l'impresa esecutrice e la conclusione dei lavori, e' effettuato attraverso la Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio di cui all'art. 1, comma 27, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 2. I comuni aggiornano i dati sullo stato di attuazione degli interventi con cadenza trimestrale e comunicano alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente la data di inizio dei lavori di demolizione con almeno sessanta giorni di anticipo. 3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero per i beni e le attivita' culturali, e con il Ministro dell'economia e delle finanze effettua controlli a campione sugli interventi oggetto dei contributi di cui al presente decreto.