Art. 8
Monitoraggio e controlli a campione
1. Il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi di
cui al presente decreto, in particolare la verifica delle
informazioni correlate alla stipulazione del contratto con l'impresa
esecutrice e la conclusione dei lavori, e' effettuato attraverso la
Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio di cui all'art. 1,
comma 27, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. I comuni aggiornano i dati sullo stato di attuazione degli
interventi con cadenza trimestrale e comunicano alla Soprintendenza
archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente la
data di inizio dei lavori di demolizione con almeno sessanta giorni
di anticipo.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in
collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, il Ministero per i beni e le attivita'
culturali, e con il Ministro dell'economia e delle finanze effettua
controlli a campione sugli interventi oggetto dei contributi di cui
al presente decreto.