Art. 8 
 
                 Monitoraggio e controlli a campione 
 
  1. Il monitoraggio sullo stato di attuazione  degli  interventi  di
cui  al  presente  decreto,  in   particolare   la   verifica   delle
informazioni correlate alla stipulazione del contratto con  l'impresa
esecutrice e la conclusione dei lavori, e' effettuato  attraverso  la
Banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio di cui  all'art.  1,
comma 27, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 
  2. I comuni aggiornano i  dati  sullo  stato  di  attuazione  degli
interventi con cadenza trimestrale e comunicano  alla  Soprintendenza
archeologia, belle arti e paesaggio  territorialmente  competente  la
data di inizio dei lavori di demolizione con almeno  sessanta  giorni
di anticipo. 
  3.  Il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   in
collaborazione con il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare,  il  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, e con il Ministro dell'economia e delle  finanze  effettua
controlli a campione sugli interventi oggetto dei contributi  di  cui
al presente decreto.