IL DIRETTORE GENERALE per il trasporto stradale e per l'intermodalita' Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 2019); Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2019, recante «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2021-2022»; Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF) 6 giugno 2019, n. 231 (registrato dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2019) che, sulla base dell'art. 1, comma 150 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha ripartito le risorse complessivamente destinate al settore dell'autotrasporto per il triennio 2019-2020-2021 fra le diverse ipotesi d'intervento; Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettera d) del medesimo decreto interministeriale n. 231, che destina 25 milioni di euro a favore degli investimenti per ciascuna annualita' del triennio 2019-2020-2021; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2020, n. 203 (registrato dalla Corte dei conti in data 12 luglio 2020 al nr. 3106), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 187 del 27 luglio 2020 recante modalita' di ripartizione ed erogazione delle risorse finanziarie destinate a favore degli investimenti da sostenersi da parte delle imprese di autotrasporto; Visto in particolare l'art. 4, comma 2 del suddetto decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203 che rinvia ad un successivo decreto direttoriale la disciplina delle modalita' di dimostrazione dei requisiti tecnici di ammissibilita' agli incentivi, le relative modalita' di presentazione delle domande di ammissione nonche' le modalita' di svolgimento dell'attivita' istruttoria; Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto costituiscono fattispecie di aiuti di Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato nel cui ambito sono inquadrati i contributi di cui al presente decreto; Visti, in particolare l'art. 17 che consente aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, e gli articoli 36 e 37 che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea; Visto, inoltre, l'art. 8 del summenzionato regolamento (UE) n. 651/2014 in materia di cumulo degli incentivi costituenti aiuti di Stato; Visto, altresi', l'allegato 1 al summenzionato regolamento che, al fine di circoscrivere la definizione di PMI, stabilisce il numero dei dipendenti e le soglie finanziarie che definiscono la categoria; Considerato che, ai fini della individuazione dei costi ammissibili per la quantificazione dei relativi contributi ai sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, occorre fare riferimento, in via generale, al sovra costo necessario per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale nonche' all'intensita' di aiuto specificamente prevista per le varie tipologie di investimenti; Visto l'art. 10, comma 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI), all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo che prevede la possibilita' della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al regolamento stesso; Visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo; Visto il regolamento 582/2011 recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; Visto il regolamento UNECE 83 in materia di disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli con riferimento alle emissioni inquinanti sulla base del carburante utilizzato; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219 recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1 (c.d. «retrofit»); Visto l'art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.) presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico; Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; Considerato che il soggetto gestore della presente misura d'incentivazione e' la societa' RAM logistica, infrastrutture, trasporti S.p.a. (d'ora innanzi RAM o il soggetto gestore) cui compete, fra l'altro, la gestione della fase di presentazione delle domande e della successiva fase istruttoria e che, pertanto, si rende necessario fornire le disposizioni attuative di cui al presente decreto; Decreta: Art. 1 Finalita' 1. Con il presente decreto si dispone in ordine alle modalita' operative del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 12 maggio 2020, n. 203, con specifico riferimento alle modalita' di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione, di rendicontazione nonche' alla fase dell'istruttoria procedimentale.