Art. 10 
 
(Acquisizione di casse mobili e rimorchi o semirimorchi  portacasse -
  Art. 1, comma 5,  lettera  d)  del decreto  ministeriale 12  maggio
  2020, n. 203 
 
  1. Quanto all'acquisizione, anche mediante  locazione  finanziaria,
di  gruppi  di  8  casse  mobili  in  ragione  di  un   rimorchio   o
semirimorchio portacasse, gli aspiranti agli incentivi,  per  ciascun
periodo di incentivazione,  hanno  l'onere  di  produrre  a  pena  di
inammissibilita' la seguente documentazione: 
    a) contratto, ovvero ordinativo  d'acquisto  di  data  posteriore
all'entrata in vigore del decreto  ministeriale 12  maggio  2020,  n.
203, da cui, fra l'altro, risulti il rispetto delle proporzioni di  8
casse mobili ed un semirimorchio per ogni gruppo; 
    b) documentazione da cui risulti che  la  consegna  dei  beni  e'
avvenuta  in  data  successiva  all'entrata  in  vigore   del decreto
ministeriale 12 maggio 2020, n. 203; 
    c) attestazione rilasciata esclusivamente dal  costruttore  circa
la sussistenza  dei  requisiti  tecnici  delle  unita'  di  trasporto
intermodali (U.T.I.) e la rispondenza alla  normativa  internazionale
in materia. 
    d) Relativamente ai veicoli la documentazione dalla quale risulti
il numero di targa (ovvero di  copia  della  ricevuta  attestante  la
presentazione   dell'istanza    di    immatricolazione    debitamente
protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente)  ai  fini
della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta,  in  Italia,
ed   in   data   successiva   all'entrata   in   vigore   del decreto
ministeriale 12 maggio 2020, n. 203.