Art. 10 (Acquisizione di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse - Art. 1, comma 5, lettera d) del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203 1. Quanto all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di gruppi di 8 casse mobili in ragione di un rimorchio o semirimorchio portacasse, gli aspiranti agli incentivi, per ciascun periodo di incentivazione, hanno l'onere di produrre a pena di inammissibilita' la seguente documentazione: a) contratto, ovvero ordinativo d'acquisto di data posteriore all'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203, da cui, fra l'altro, risulti il rispetto delle proporzioni di 8 casse mobili ed un semirimorchio per ogni gruppo; b) documentazione da cui risulti che la consegna dei beni e' avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203; c) attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa la sussistenza dei requisiti tecnici delle unita' di trasporto intermodali (U.T.I.) e la rispondenza alla normativa internazionale in materia. d) Relativamente ai veicoli la documentazione dalla quale risulti il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia, ed in data successiva all'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203.