Art. 10
(Acquisizione di casse mobili e rimorchi o semirimorchi portacasse -
Art. 1, comma 5, lettera d) del decreto ministeriale 12 maggio
2020, n. 203
1. Quanto all'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria,
di gruppi di 8 casse mobili in ragione di un rimorchio o
semirimorchio portacasse, gli aspiranti agli incentivi, per ciascun
periodo di incentivazione, hanno l'onere di produrre a pena di
inammissibilita' la seguente documentazione:
a) contratto, ovvero ordinativo d'acquisto di data posteriore
all'entrata in vigore del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n.
203, da cui, fra l'altro, risulti il rispetto delle proporzioni di 8
casse mobili ed un semirimorchio per ogni gruppo;
b) documentazione da cui risulti che la consegna dei beni e'
avvenuta in data successiva all'entrata in vigore del decreto
ministeriale 12 maggio 2020, n. 203;
c) attestazione rilasciata esclusivamente dal costruttore circa
la sussistenza dei requisiti tecnici delle unita' di trasporto
intermodali (U.T.I.) e la rispondenza alla normativa internazionale
in materia.
d) Relativamente ai veicoli la documentazione dalla quale risulti
il numero di targa (ovvero di copia della ricevuta attestante la
presentazione dell'istanza di immatricolazione debitamente
protocollata dall'ufficio motorizzazione civile competente) ai fini
della dimostrazione che l'immatricolazione sia avvenuta, in Italia,
ed in data successiva all'entrata in vigore del decreto
ministeriale 12 maggio 2020, n. 203.