Art. 12 
 
               Della rendicontazione e dell'attivita' 
                    istruttoria-Soggetto gestore 
 
  1. Gli aspiranti agli incentivi che  hanno  presentato  istanza  di
prenotazione provvedono  a  trasmettere  tutta  la  documentazione  a
comprova  dell'avvenuto   perfezionamento   dell'investimento,   come
esplicitata dagli articoli da 4 a 11 del presente  decreto,  entro  e
non oltre il termine del 30 aprile  2021  per  il  primo  periodo  di
incentivazione ed entro e non oltre il termine del 15  dicembre  2021
per il secondo periodo di incentivazione. 
  2. Il soggetto gestore svolge  le  attivita'  cosi'  come  definite
negli articoli precedenti previa  sottoscrizione  di  atto  attuativo
dell'accordo  di  servizio  MIT-RAM.  Il  soggetto  gestore  provvede
all'implementazione  della  piattaforma  informatica  ed   alla   sua
gestione, alla gestione del flusso documentale via posta  elettronica
certificata di  cui  all'art.  3  del  presente  decreto  nonche'  al
ricevimento informatico e alla relativa archiviazione  delle  domande
presentate  nei  termini   ai   fini   della   successiva   attivita'
istruttoria, all'aggiornamento dei «contatori» tramite  la  redazione
dell'elenco delle domande acquisite ordinate sulla base della data di
presentazione,  all'attivita'  istruttoria  e  alla  verifica   della
rendicontazione  ferma  rimanendo  la  funzione  di  indirizzo  e  di
direzione in capo all'amministrazione. La Commissione di cui al comma
3, qualora sussistano i  requisiti  previsti  dal  presente  decreto,
determina   l'accoglimento   delle   istanze,   dando   comunicazione
all'impresa del relativo provvedimento di ammissione. 
  3. Con decreto direttoriale e'  nominata  una  Commissione  per  la
validazione dell'istruttoria  compiuta  dal  soggetto  gestore  delle
domande presentate, composta da  un  Presidente,  individuato  tra  i
dirigenti di II fascia in  servizio  presso  il  Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, e  da
due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio
presso il medesimo Dipartimento, nonche' da  un  funzionario  con  le
funzioni di segreteria. 
  4. Qualora in esito ad una prima  fase  istruttoria,  si  ravvisino
lacune comunque sanabili della  rendicontazione  presentata,  vengono
richieste, tramite PEC, le opportune integrazioni  agli  interessati,
fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni  entro
i quali l'impresa  dovra'  fornire  gli  elementi  richiesti  con  le
modalita' che saranno specificate con le predette PEC. Qualora  entro
detto termine, l'impresa medesima non  abbia  fornito  un  riscontro,
ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente,  l'istruttoria
verra'  conclusa  sulla  sola  base   della   documentazione   valida
disponibile.  In  ogni  caso  nessuna   richiesta   di   integrazione
istruttoria e' dovuta per la mancanza della documentazione che doveva
essere trasmessa dagli interessati a pena di esclusione. 
  5.  Nel  caso  l'attivita'  istruttoria  riveli  la  mancanza   dei
requisiti previsti a pena di esclusione  dal decreto  ministeriale 12
maggio 2020, n.  203,  ovvero  l'insufficienza  della  documentazione
anche a seguito della  procedura  esperita  ai  sensi  del  comma  4,
l'amministrazione esclude senz'altro l'impresa  dagli  incentivi  con
provvedimento motivato e provvede  all'immediata  riacquisizione  dei
relativi importi.