Art. 12 Della rendicontazione e dell'attivita' istruttoria-Soggetto gestore 1. Gli aspiranti agli incentivi che hanno presentato istanza di prenotazione provvedono a trasmettere tutta la documentazione a comprova dell'avvenuto perfezionamento dell'investimento, come esplicitata dagli articoli da 4 a 11 del presente decreto, entro e non oltre il termine del 30 aprile 2021 per il primo periodo di incentivazione ed entro e non oltre il termine del 15 dicembre 2021 per il secondo periodo di incentivazione. 2. Il soggetto gestore svolge le attivita' cosi' come definite negli articoli precedenti previa sottoscrizione di atto attuativo dell'accordo di servizio MIT-RAM. Il soggetto gestore provvede all'implementazione della piattaforma informatica ed alla sua gestione, alla gestione del flusso documentale via posta elettronica certificata di cui all'art. 3 del presente decreto nonche' al ricevimento informatico e alla relativa archiviazione delle domande presentate nei termini ai fini della successiva attivita' istruttoria, all'aggiornamento dei «contatori» tramite la redazione dell'elenco delle domande acquisite ordinate sulla base della data di presentazione, all'attivita' istruttoria e alla verifica della rendicontazione ferma rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo all'amministrazione. La Commissione di cui al comma 3, qualora sussistano i requisiti previsti dal presente decreto, determina l'accoglimento delle istanze, dando comunicazione all'impresa del relativo provvedimento di ammissione. 3. Con decreto direttoriale e' nominata una Commissione per la validazione dell'istruttoria compiuta dal soggetto gestore delle domande presentate, composta da un Presidente, individuato tra i dirigenti di II fascia in servizio presso il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale, e da due componenti, individuati tra il personale di area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonche' da un funzionario con le funzioni di segreteria. 4. Qualora in esito ad una prima fase istruttoria, si ravvisino lacune comunque sanabili della rendicontazione presentata, vengono richieste, tramite PEC, le opportune integrazioni agli interessati, fissando un termine perentorio non superiore a quindici giorni entro i quali l'impresa dovra' fornire gli elementi richiesti con le modalita' che saranno specificate con le predette PEC. Qualora entro detto termine, l'impresa medesima non abbia fornito un riscontro, ovvero detto riscontro non sia ritenuto soddisfacente, l'istruttoria verra' conclusa sulla sola base della documentazione valida disponibile. In ogni caso nessuna richiesta di integrazione istruttoria e' dovuta per la mancanza della documentazione che doveva essere trasmessa dagli interessati a pena di esclusione. 5. Nel caso l'attivita' istruttoria riveli la mancanza dei requisiti previsti a pena di esclusione dal decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203, ovvero l'insufficienza della documentazione anche a seguito della procedura esperita ai sensi del comma 4, l'amministrazione esclude senz'altro l'impresa dagli incentivi con provvedimento motivato e provvede all'immediata riacquisizione dei relativi importi.