Art. 2 
 
                     Modalita' di funzionamento 
 
  1. L'avvio del procedimento relativo alle domande di ammissione  ai
benefici e' articolato in due fasi distinte e successive: 
    a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad  opera
del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle  singole
imprese richiedenti l'incentivo sulla  sola  base  del  contratto  di
acquisizione del  bene  oggetto  dell'investimento  da  allegarsi  al
momento della proposizione della  domanda  secondo  i  termini  e  le
modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto; 
    b) la successiva fase di rendicontazione  dell'investimento,  nel
corso della quale i soggetti interessati  hanno  l'onere  di  fornire
analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni  oggetto
di investimento secondo quanto  previsto  dall'art.  4  del  presente
decreto. 
  2. Sono previsti due distinti periodi di incentivazione:  il  primo
dal 1° ottobre 2020 al 16 novembre 2020 ed il secondo dal  14  maggio
2021 al  30  giugno  2021,  all'interno  dei  quali,  fermo  restando
l'importo massimo complessivo ammissibile per  gli  investimenti  per
singola  impresa  previsto   dall'art.   1,   comma   7   del decreto
ministeriale 12 maggio  2020,  n.  203,  gli  aspiranti  ai  benefici
potranno presentare domanda di accesso all'incentivo. 
  3. Per ciascuno dei suddetti periodi di incentivazione ogni impresa
ha diritto di presentare una sola  domanda  anche  per  piu'  di  una
tipologia di investimenti per i quali viene richiesto  l'incentivo  e
ricadenti nelle aree omogenee di cui all'art. 1, comma 5, lettere a),
b), c) e d) del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203. 
  4.  Le  risorse  finanziarie,   complessivamente   pari   ad   euro
122.225.624 di cui all'art. 1, comma  1  del decreto  ministeriale 12
maggio  2020,  n.  203,  al  netto  delle  spettanze   previste   per
l'attivita' del soggetto gestore, sono equamente  ripartite  nei  due
periodi di incentivazione secondo le percentuali di stanziamento  per
tipologia di investimento previste all'art. 1 comma 5 del gia' citato
decreto ministeriale. 
  5. Qualora, nel corso della fase di istruttoria ed in quella  della
rendicontazione di cui all'art. 12 del presente decreto, il  soggetto
gestore dovesse rilevare mancanze ovvero irregolarita'  non  sanabili
ne fornisce comunicazione all'amministrazione che, con  provvedimento
motivato,  dispone  la  non  ammissione  dell'impresa  istante   agli
incentivi. In questo caso l'importo precedentemente  accantonato  nel
corso della fase di prenotazione  torna  nella  piena  disponibilita'
delle risorse. 
  6. Il soggetto gestore  procede  alla  implementazione  di  quattro
«contatori», uno per ciascuna delle aree omogenee di investimenti  di
cui all'art. 1,  comma  5,  lettere  a),  b),  c)  e  d)  del decreto
ministeriale 12 maggio 2020, n. 203. L'entita' delle risorse via  via
presenti  e  utilizzabili  per  ognuna  delle  singole   aree   viene
aggiornata   periodicamente   utilizzando   l'apposita    piattaforma
informatica realizzata dal soggetto gestore. 
  7. Con la piattaforma informatica di cui al comma 6 si provvede: 
    a) all'accantonamento, ove la domanda appaia  ammissibile,  degli
importi massimi concedibili a  favore  dei  soggetti  richiedenti  in
funzione delle domande  presentate  con  corrispondente  decurtazione
dall'importo ancora disponibile per tipologia di investimento; 
    b) alla riacquisizione degli importi accantonati  e  rispetto  ai
quali siano  venuti  meno  i  presupposti  della  «prenotazione»  con
possibilita' di procedere con lo «scorrimento» della  graduatoria  in
base alla data di proposizione dell'istanza. 
  8. Ove il sistema informatico riveli  l'esaurimento  delle  risorse
finanziarie, le domande saranno ugualmente  proponibili  e  accettate
con riserva nell'eventualita' di  una  successiva  disponibilita'  di
risorse. In quest'ultimo caso, le domande  precedentemente  accettate
con riserva saranno istruite sulla base dell'ordine di  presentazione
fino ad esaurimento delle risorse. 
  9. Resta fermo  che  l'importo  risultante  dall'accantonamento  ai
sensi del comma 1, lettera a) e' considerato esclusivamente  ai  fini
della  stima  complessiva  degli  incentivi  massimi  erogabili   per
tipologia di investimento. Ai fini del riconoscimento  dell'incentivo
effettivamente spettante per  ciascuna  impresa  si  procedera'  alla
verifica dei costi rendicontati e della sussistenza in  capo  a  ogni
impresa dei requisiti previsti per gli investimenti.