Art. 2 Modalita' di funzionamento 1. L'avvio del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici e' articolato in due fasi distinte e successive: a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l'incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda secondo i termini e le modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto; b) la successiva fase di rendicontazione dell'investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto. 2. Sono previsti due distinti periodi di incentivazione: il primo dal 1° ottobre 2020 al 16 novembre 2020 ed il secondo dal 14 maggio 2021 al 30 giugno 2021, all'interno dei quali, fermo restando l'importo massimo complessivo ammissibile per gli investimenti per singola impresa previsto dall'art. 1, comma 7 del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203, gli aspiranti ai benefici potranno presentare domanda di accesso all'incentivo. 3. Per ciascuno dei suddetti periodi di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda anche per piu' di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l'incentivo e ricadenti nelle aree omogenee di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e d) del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203. 4. Le risorse finanziarie, complessivamente pari ad euro 122.225.624 di cui all'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203, al netto delle spettanze previste per l'attivita' del soggetto gestore, sono equamente ripartite nei due periodi di incentivazione secondo le percentuali di stanziamento per tipologia di investimento previste all'art. 1 comma 5 del gia' citato decreto ministeriale. 5. Qualora, nel corso della fase di istruttoria ed in quella della rendicontazione di cui all'art. 12 del presente decreto, il soggetto gestore dovesse rilevare mancanze ovvero irregolarita' non sanabili ne fornisce comunicazione all'amministrazione che, con provvedimento motivato, dispone la non ammissione dell'impresa istante agli incentivi. In questo caso l'importo precedentemente accantonato nel corso della fase di prenotazione torna nella piena disponibilita' delle risorse. 6. Il soggetto gestore procede alla implementazione di quattro «contatori», uno per ciascuna delle aree omogenee di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e d) del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203. L'entita' delle risorse via via presenti e utilizzabili per ognuna delle singole aree viene aggiornata periodicamente utilizzando l'apposita piattaforma informatica realizzata dal soggetto gestore. 7. Con la piattaforma informatica di cui al comma 6 si provvede: a) all'accantonamento, ove la domanda appaia ammissibile, degli importi massimi concedibili a favore dei soggetti richiedenti in funzione delle domande presentate con corrispondente decurtazione dall'importo ancora disponibile per tipologia di investimento; b) alla riacquisizione degli importi accantonati e rispetto ai quali siano venuti meno i presupposti della «prenotazione» con possibilita' di procedere con lo «scorrimento» della graduatoria in base alla data di proposizione dell'istanza. 8. Ove il sistema informatico riveli l'esaurimento delle risorse finanziarie, le domande saranno ugualmente proponibili e accettate con riserva nell'eventualita' di una successiva disponibilita' di risorse. In quest'ultimo caso, le domande precedentemente accettate con riserva saranno istruite sulla base dell'ordine di presentazione fino ad esaurimento delle risorse. 9. Resta fermo che l'importo risultante dall'accantonamento ai sensi del comma 1, lettera a) e' considerato esclusivamente ai fini della stima complessiva degli incentivi massimi erogabili per tipologia di investimento. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo effettivamente spettante per ciascuna impresa si procedera' alla verifica dei costi rendicontati e della sussistenza in capo a ogni impresa dei requisiti previsti per gli investimenti.