Art. 2
Modalita' di funzionamento
1. L'avvio del procedimento relativo alle domande di ammissione ai
benefici e' articolato in due fasi distinte e successive:
a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera
del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle singole
imprese richiedenti l'incentivo sulla sola base del contratto di
acquisizione del bene oggetto dell'investimento da allegarsi al
momento della proposizione della domanda secondo i termini e le
modalita' di cui all'art. 3 del presente decreto;
b) la successiva fase di rendicontazione dell'investimento, nel
corso della quale i soggetti interessati hanno l'onere di fornire
analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto
di investimento secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente
decreto.
2. Sono previsti due distinti periodi di incentivazione: il primo
dal 1° ottobre 2020 al 16 novembre 2020 ed il secondo dal 14 maggio
2021 al 30 giugno 2021, all'interno dei quali, fermo restando
l'importo massimo complessivo ammissibile per gli investimenti per
singola impresa previsto dall'art. 1, comma 7 del decreto
ministeriale 12 maggio 2020, n. 203, gli aspiranti ai benefici
potranno presentare domanda di accesso all'incentivo.
3. Per ciascuno dei suddetti periodi di incentivazione ogni impresa
ha diritto di presentare una sola domanda anche per piu' di una
tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l'incentivo e
ricadenti nelle aree omogenee di cui all'art. 1, comma 5, lettere a),
b), c) e d) del decreto ministeriale 12 maggio 2020, n. 203.
4. Le risorse finanziarie, complessivamente pari ad euro
122.225.624 di cui all'art. 1, comma 1 del decreto ministeriale 12
maggio 2020, n. 203, al netto delle spettanze previste per
l'attivita' del soggetto gestore, sono equamente ripartite nei due
periodi di incentivazione secondo le percentuali di stanziamento per
tipologia di investimento previste all'art. 1 comma 5 del gia' citato
decreto ministeriale.
5. Qualora, nel corso della fase di istruttoria ed in quella della
rendicontazione di cui all'art. 12 del presente decreto, il soggetto
gestore dovesse rilevare mancanze ovvero irregolarita' non sanabili
ne fornisce comunicazione all'amministrazione che, con provvedimento
motivato, dispone la non ammissione dell'impresa istante agli
incentivi. In questo caso l'importo precedentemente accantonato nel
corso della fase di prenotazione torna nella piena disponibilita'
delle risorse.
6. Il soggetto gestore procede alla implementazione di quattro
«contatori», uno per ciascuna delle aree omogenee di investimenti di
cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b), c) e d) del decreto
ministeriale 12 maggio 2020, n. 203. L'entita' delle risorse via via
presenti e utilizzabili per ognuna delle singole aree viene
aggiornata periodicamente utilizzando l'apposita piattaforma
informatica realizzata dal soggetto gestore.
7. Con la piattaforma informatica di cui al comma 6 si provvede:
a) all'accantonamento, ove la domanda appaia ammissibile, degli
importi massimi concedibili a favore dei soggetti richiedenti in
funzione delle domande presentate con corrispondente decurtazione
dall'importo ancora disponibile per tipologia di investimento;
b) alla riacquisizione degli importi accantonati e rispetto ai
quali siano venuti meno i presupposti della «prenotazione» con
possibilita' di procedere con lo «scorrimento» della graduatoria in
base alla data di proposizione dell'istanza.
8. Ove il sistema informatico riveli l'esaurimento delle risorse
finanziarie, le domande saranno ugualmente proponibili e accettate
con riserva nell'eventualita' di una successiva disponibilita' di
risorse. In quest'ultimo caso, le domande precedentemente accettate
con riserva saranno istruite sulla base dell'ordine di presentazione
fino ad esaurimento delle risorse.
9. Resta fermo che l'importo risultante dall'accantonamento ai
sensi del comma 1, lettera a) e' considerato esclusivamente ai fini
della stima complessiva degli incentivi massimi erogabili per
tipologia di investimento. Ai fini del riconoscimento dell'incentivo
effettivamente spettante per ciascuna impresa si procedera' alla
verifica dei costi rendicontati e della sussistenza in capo a ogni
impresa dei requisiti previsti per gli investimenti.